Ravvedimento operoso quadro RW e doppie sanzioni
Come funziona il ravvedimento IVAFE?
A partire dal modello Unico 2014, nel quadro RW non si indicano solo gli investimenti e le attività estere, ma si liquidano anche IVIE e IVAFE, tributi che, prima, andavano dichiarati e liquidati nel quadro RM. Nel caso in cui il contribuente, entro oggi, 30 settembre, ometta la compilazione del quadro RW si verifica un duplice risvolto sanzionatorio.
Ai fini del monitoraggio fiscale e ai fini e ai fini dell’IVIE e dell’IVAFE. In tema di sanzioni sul monitoraggio fiscale, il contribuente ha tutto l’interesse a ravvedersi entro i 90 giorni successivi, al termine di presentazione della dichiarazione, quindi entro il 29 dicembre 2015.
Se il modulo RW viene presentato entro 90 giorni successivi alla scadenza del termine c’è una sanzione fissa. Il ravvedimento entro 90 giorni rientra nella “nuova” lettera a-bis) dell’art.13 del Dlg.472/97, con riduzione della sanzione a 1/9 del minimo; allora la sanzione da pagare ai fini del monitoraggio fiscale è di 28,66 euro ( 258/9). Relativamente all’IVIE e all’IVAFE il discorso è diverso: la violazione è quella della dichiarazione infedele dal 100% al 200% della maggiore imposta.
Quindi, bisogna versare l’imposta, gli interessi legali (calcolati dalla di versamento del saldo) e la sanzione del 100% ridotta a 1/9, pari all’11,11%. Pertanto sebbene il quadro RW sia unico, due sono le violazioni: una sul monitoraggio fiscale e le altre sulle imposte patrimoniali.