Alla cassa ieri per molti versamenti. Ricordiamo infatti che e’ possibile rimediare all’omesso o insufficiente versamento grazie allo strumento del ravvedimento operoso, che permette di sanare la propria posizione con importi di sanzioni e interessi molto ridotti.
Ricordiamo che, nel caso in cui il versamento venga effettuato
- entro il 14^giorno dalla scadenza naturale del versamento, (3 settembre 2018) avvalendosi del cosiddetto ravvedimento sprint, esercitabile con l’ applicazione di una sanzione pari allo 0,1% giornaliero e quindi fino ad un massimo dell’1,4% e l’interesse al tasso legale che dall’01/01/2018 e’ pari allo 0,3%.
- oltre il 14^giorno ma entro il 30^, (19 settembre 2018) il cosiddetto ravvedimento breve, in questo caso la sanzione e’ pari all’ 1,5% (1/10 del 15%), oltre all’ interesse al tasso legale che dall’ 01/01/2018 e’ pari allo 0,3%.
- oltre il 30^giorno ma entro il 90^, (30 dicembre 2018) il cosiddetto ravvedimento intermedio: la sanzione applicabile e’ pari all’1,67% (1/9 del 15%), oltre all’interesse al tasso legale che dal 01/01/2018 e’ pari allo 0,3%.
Lo studio e’ a disposizione per fornire informazioni al riguardo e per elaborare le deleghe F24, comprendenti le imposte che dovevano essere pagate alla scadenza, le sanzioni e gli interessi da determinare in base al giorno in cui si decide di effettuare i versamenti .
Ravvedimento operoso per mancati versamenti ultima modifica: 2018-08-21T06:06:40+02:00 da