Il ravvedimento operoso, nell’ipotesi dei tardivi versamenti, si esegue rimuovendo la violazione e pagando il dovuto, la sanzione ridotta e gli interessi legali.
L’art.13 del DLgs.471/97, a seguito delle modifiche apportate dal DLgs. 14 giugno 2024 n.87 (il decreto di revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale attuativo della L.111/2023, c.d. delega per la riforma fiscale), prevede l’irrogazione della sanzione del 25% (e non piu’ del 30%) per i soggetti che non effettuano in tutto o in parte i versamenti o li effettuano in ritardo.
Di conseguenza , la sanzione per il tardivo versamento contenuto nei 90 giorni non e’ piu’ del 15% ma del 12,5% ( resta infatti invariato l’art.13 comma 1 secondo periodo del DLgs.471/97, secondo cui, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e’ ridotta alla meta’).
La modifica opera per le violazioni commesse dal 1^settembre 2024. Tale novita’ si riflette sul cosiddetto ravvedimento sprint, infatti, come regola generale, se il tardivo versamento e’ contenuto in un ritardo massimo di 14 giorni, la sanzione da tardivo versamento e’ ridotta a 1/15 per giorno di ritardo (0,08% per giorno di ritardo).
Gli interessi dovuti in caso di ravvedimento, per i maggiori tributi, devono essere esposti separatamente nel modello F24. Per le ritenute, invece, e’ necessario effettuare il versamento cumulativo delle stesse e dei relativi interessi.