L’istituto del ravvedimento operoso è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 13 D.lgs..472/97 A tutti i contribuenti è consentito ravvedersi spontaneamente, a condizione che ciò avvenga entro precisi limiti temporali. La L. 23/12/2014 n.90 ha apportato significative modifiche all’istituto, stabilendo, fra l’altro, che l’inizio dell’attività di accertamento di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza non costituisce più una causa ostativa al ravvedimento. Impedisce, invece, tuttora l’accesso all’istituto la notifica degli avvisi di irregolarità emessi sulla base dei controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR.600/73 e 54-bis del DPR. 633/72. Perché il ravvedimento possa dirsi perfezionato è necessario che il contribuente versi spontaneamente l’imposta eventualmente dovuta, oltre agli interessi (calcolati al tasso legale annuo parametrato ai giorni trascorsi dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato sino a quella in cui effettivamente viene eseguito) nonché la sanzione, prevista peraltro in misura ridotta.
Con la la circolare 12/05/2022 n.11 l’Amministrazione fornisce chiarimenti in merito alla possibilità, per i contribuenti interessati, di godere dell’istituto del ravvedimento operoso in presenza di violazioni derivanti da condotte fraudolente. Viene confermata la volontà del legislatore di incentivare progressivamente il ricorso al ravvedimento operoso ai fini degli effetti penali (cause esimenti), senza alcuna distinzione circa la tipologia di reato tributario contestato.
Con riferimento alla possibilità di vedere ridotta a 1/9 del minimo della sanzione nell’ipotesi in cui la regolarizzazione avvenga entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, o, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore, con la C.M. 23/E/2015 l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:
- omessi versamenti: la riduzione a 1/9 spetta nel caso in cui la regolarizzazione del versamento avvenga entro 90 giorni dalla data di scadenza del pagamento;
- violazioni commesse mediante dichiarazione: la riduzione a 1/9 avviene nel caso in cui il ravvedimento venga posto in essere entro il 90° giorno successivo al termine perla presentazione della dichiarazione;
Tale interpretazione consente di tener conto dell’effettiva volontà del Legislatore il cui intento era quello di fornire una scadenza intermedia fra il ravvedimento breve nei 30 giorni e quello, più lungo, da effettuare entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (1 anno in caso di assenza di dichiarazione).