Dal 1°gennaio 2016 l’istituto di adesione ai processi verbali di constatazione è stato soppresso in ragione della riforma apportata dalla legge di Stabilità 2015. Tuttavia è stato disposto che l’istituto può continuare ad applicarsi ai Pvc in materia d’imposte sui redditi e di Iva consegnati entro il dicembre. Prima delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, il contribuente poteva prestare adesione ai processi verbali di constatazione redatti al termine delle verifiche in materia di imposte sui redditi e di Iva che consentivano l’emissione di avvisi di accertamento parziale.
L’adesione poteva riguardare esclusivamente il contenuto integrale del Pvc e doveva avvenire entro i 30 giorni successivi alla data di consegna del verbale, attraverso una comunicazione da inviare al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate e all’organo verbalizzante.
Il vantaggio consisteva nel fatto che le sanzioni previste per la procedura ordinaria di accertamento con adesione (riduzione a 1/3 del minimo) erano ulteriormente ridotte alla metà, per cui l’adesione ai verbali di constatazione comportava l’applicazione di sanzioni ridotte nella misura di 1/6 del minimo previsto dalla legge.
L’abrogazione dell’istituto dell’adesione al Pvc è collegata alla riformulazione delle disposizioni in materia di ravvedimento operoso che stabilisce la riduzione delle sanzioni a 1/5 in caso di ravvedimento spontaneo.
La riduzioni delle sanzioni a 1/5 non opera con riferimento alle seguenti contestazioni:
-mancata emissione di ricevute fiscali , scontrini o documenti di trasporto
-omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale.
Occorre evidenziare che l’istituto del ravvedimento operoso, nella precedente versione, prevedeva l’applicazione di una sanzione ridotta a condizione che la violazione non fosse già stata constatata e comunque non fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche, delle quali l’autore o i soggetti obbligati, avessero avuto formale conoscenza.
In seguito alle modifiche introdotte, in relazione ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, è possibile regolarizzare la propria posizione anche nelle ipotesi in cui siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche.
Se da un alto la nuova procedura risulta maggiormente vantaggiosa rispetto al vecchio istituto dell’adesione al PVC, dall’altro è evidente come la stessa non sia esente da specifiche difficoltà pratiche. Di solito, i processi verbali di constatazione si limitano ad indicare le violazioni contestate dal soggetto verificato, senza specificare le maggiori imposte dovute e le sanzioni applicabili, le quali vengono successivamente indicate nell’atto di accertamento, in altre parole, saranno i contribuenti stessi che dovranno determinare autonomamente gli eventuali importi da ravvedere sulla base dei Pvc a suo tempo notificati, poichè nelle comunicazioni non sono indicati gli importi oggetto di rilievo.
In conclusione il contribuente che si vedrà recapitato un Pvc (all’indirizzo di posta certificata o tramite posta ordinaria) potrà comportarsi nei seguenti modi:
–In caso di mancata condivisone dei rilievi contenuti nel Pvc: attendere la notifica dell’avviso di accertamento valutando al successiva strategia difensiva.
–In caso di condivisione dei rilievi contenuti nel Pvc: effettuare il ravvedimento operoso attraverso la presentazione di dichiarazione integrativa a sfavore; versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni per infedele dichiarazione ridotte a 1/5 del minimo editale; invio a mezzo PEC della ricevuta di trasmissione della dichiarazione integrativa, del modello F24 con al relativa quietanza e della comunicazione ricevuta.