Entro il prossimo 27 dicembre i soggetti passivi che sono tenuti al pagamento, dovranno versare l’acconto Iva per l’anno 2022. Dal giorno successivo, coloro che abbiano omesso, in tutto o in parte, il versamento saranno soggetti alla sanzione di cui all’art. 13 del Dlgs.471/97, pari al 30% dell’importo non versato o al 15% se il versamento e’effettuato entro 90 giorni, ferma restando la possibilita’ di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso in misura pari:
- all’1,5% (pari a 1/10 del 15%) dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, ossia il 26 gennaio 2023 (fatta salva la maggiore riduzione prevista per i ritardi non superiori a 14 giorni, pari a 1/15 per ogni giorno di ritardo).
- all’1,67 % (pari a 1/9 del 15%) dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene tra 31 giorni e 90 giorni dalla scadenza (tra il 27 gennaio e il 27 marzo 2023)
- al 3,75% (pari a 1/8 del 30%) dell’imposta non versata o versata tardivamente se il ravvedimento avviene entro il 2 maggio 2023, vale a dire termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2022.
Il ravvedimento diviene piu’oneroso, infine, nel caso in cui il versamento sia effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui e’ commessa la violazione (1/7 del 30%, pari al 4,29% dell’imposta non versata) o oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui e’ commessa la violazione (1/6 del 30% pari al 5% dell’Iva non versata).