L’art 5 del DL 167/90 prevede per l’omessa/ irregolare compilazione del quadro RW una sanzione proporzionale dal 3% al 15% del valore dei possedimenti non dichiarati, raddoppiata ove gli investimenti o le attivita’ non dichiarati siano situati in un paradiso fiscale. Tuttavia nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’art. 4 comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258. La sanzione fissa di 258 euro opera sia in caso di omessa compilazione del quadro RW che di infedele compilazione del medesimo.
Secondo l’opinione maggioritaria il quadro RW non rappresenta una dichiarazione autonoma ma un quadro di natura non reddituale facente parte del modello REDDITI. Di conseguenza, ai fini del ravvedimento opera, sia in caso di infedele che di omessa compilazione l’art. 13 comma 1 lett a-bis) del DLgs.472/97, con riduzione della sanzione di 258 euro al nono.
Allora se l’infedele compilazione del quadro RW avviene nei novanta giorni (quindi entro il prossimo 28 febbraio, essendo il termine scaduto il 30 novembre 2023), occorre presentare la dichiarazione integrativa con il quadro RW corretto e pagare 28, 57 euro (258/9), indicando nel modello F24 il codice tributo “8911”.
Ove ci sia anche una infedelta’ dichiarativa nel restante modello REDDITI, e’ necessario pagare 27,78 euro (la dichiarazione infedele e’ equiparata, se sanata nei novanta giorni, a una dichiarazione inesatta con sanzione minima di 250 euro da ridurre al nono) e sanare gli omessi versamenti delle imposte (saldo 2022, primo e secondo acconto 2023), intendendosi per tali anche l’IVIE E l’IVAFE, calcolando anche per i suddetti omessi versamenti il ravvedimento operoso.
Se il modello REDDITI non e’ stato presentato, nei novanta giorni occorre invece pagare 28,67 euro per il quadro RW, 25 euro per il modello REDDITI tardivo (la dichiarazione tardiva e’ equiparata, se sanata nei novanta giorni, ad una dichiarazione dalla quale non emergono imposte da versare, con sanzione minima di 250 euro da ridurre al decimo) e sanare i tardivi versamenti del saldo 2022 e del primo e secondo acconto 2023.
Infine se il modello REDDITI omesso non viene sanato nei novanta giorni, non e’ piu’ possibile eseguire il ravvedimento operoso nemmeno sul quadro RW, occorrendo attendere l’atto di contestazione delle sanzioni definibile eventualmente al terzo.