Entro il 28 febbraio 2023 e’possibile sanare l’omesso o insufficiente versamento della seconda o unica rata degli acconti d’imposta il cui termine di pagamento e’ spirato lo scorso 30 novembre 2022.
Adempimento entro tale scadenza, e’possibile avvalersi della sanzione pari al 15% dell’importo non versato con l’ulteriore riduzione a 1/9 (1,67%) per ravvedimento operoso (ex art. 13 comma 1 lett.a-bis) del Dlgs.472/97).
Sono altresi dovuti gli interessi al taso legale pari:
-all’1,25% fino al 31 dicembre 2022 (DM.13 dicembre 2021)
-al 5%, dal 1 gennaio 2023 (DM 13 dicembre 2022)
Ravvedimento degli acconti con sanzione ridotta all’1,67% ultima modifica: 2023-02-25T06:22:00+01:00 da