Con 120 voti favorevoli e nessun contrario, il 31 maggio 2023 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge che ratifica l’accordo tra Italia e Svizzera sulle lavoratrici e i lavoratori frontalieri firmato a Roma a fine 2020.
In questo modo si concretizzano le nuove regole per eliminare la doppia imposizione sui redditi percepiti
da chi ha residenza e domicilio in uno Stato e lavora nell’altro.
Alla luce del nuovo rapporto stabilito tra i due paesi, inoltre, il territorio elvetico viene escluso dalla black list italiana, l’elenco dei regimi fiscali privilegiati. Il testo che fissa il nuovo quadro di norme è atteso ora in Gazzetta Ufficiale.
Dopo due anni e mezzo dalla firma dell’accordo basato sul principio di reciprocità tra Italia e Svizzera e del relativo protocollo, l’approvazione da parte del Senato del disegno di legge di ratifica segna concretamente ilpassaggio alle
nuove regole che andranno a sostituire le disposizioni che risalgono al 1974.
Prima di entrare nel dettaglio delle novità in arrivo dal periodo d’imposta successivo all’entrata in vigore del testo, vale la pena soffermarsi anche sulla definizione di lavoratrici e lavoratori frontalieri interessati dalle novità. Con questo termine si fa riferimento a un contribuente che si trova nelle condizioni che seguono:
- ha la sua residenza fiscale in un Comune che si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di
20 chilometri dal confine con l’altro Stato; - svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato per un datore di lavoro residente, o anche per una stabile organizzazione o una base fissa dell’altro Stato;
- in linea di massima ritorna ogni giorno al proprio domicilio nello Stato di residenza.
Le aree di frontiera italiane sono la Lombardia, il Piemonte, la Valle d’Aosta ma anche la provincia autonoma di
Bolzano. Le corrispettive svizzere sono il Cantone dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.
Secondo il nuovo regime che emerge dalle relazioni tra i due Paesi, lo Stato in cui viene svolta l’attività lavorativa applicherà sul reddito da lavoro dipendente una tassazione pari all’80 per cento,
Lavoratrici e lavoratori saranno, poi, assoggettati ad imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza che eliminerà la doppia imposizione.
Una novità riguarda anche la franchigia attualmente in vigore, regolata dall’ articolo 1, comma 175, della Legge numero 147 del 27 dicembre 2013.
Per effetto delle novità introdotte dal 1° gennaio 2015 il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in
zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l’
importo eccedente i 7.500 euro.
Con il testo di ratifica del nuovo accordo tra Italia e Svizzera, la cifra arriva a 10.000 euro.
Come indicato dallo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze, a fine 2020, bisogna però fare una distinzione tra vecchi e nuovi frontalieri. Questi ultimi sono coloro che entrano nel mercato del lavoro vivendo e svolgendo attività tra i due paesi a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo.
Per chi già passa la frontiera ogni giorno è previsto un regime transitorio: coloro che lavorano o hanno lavorato nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese tra il 31 dicembre 2018 e l’entrata in vigore dell’accordo continueranno a essere assoggettati ad imposizione esclusivamente in Svizzera, che fino alla fine del 2033 sarà chiamata a corrispondere ai Comuni italiani di confine una somma pari al 40 per cento delle somme prelevate mentre successivamente potrà trattenere tutto il gettito fiscale.
Sulla base del nuovo quadro di regole tracciato dall’accordo, inoltre, la Svizzera viene eliminata dalla black list italiana
che è contenuta nel Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 con cui venivano individuati Stati e territori con un regime fiscale privilegiato.