Il pagamento a rate potra’ evitare di far scattare il reato tributario di omesso versamento dell’IVA (la soglia di punibilita’ e’ fissata oltre i 250 mila euro) e delle ritenute (in questo caso la soglia e’oltre i 150 mila euro). Viene comunque previsto un ulteriore salvagente nel caso in cui si verifichi la decadenza dal piano di rateizzazione, ossia il contribuente perda il diritto ad avvalersi delle dilazioni per aver saltato le scadenze previste, in questa circostanza specifica, la punibilita’ scattera’ solo se l’ammontare del debito residuo sia superiore a 75 mila euro nel caso dell’Iva o a 50 mila euro in caso di ritenute certificate. In pratica. In pratica le soglie sono abbattute di un terzo rispetto a quelle previste in via ordinaria.
Inoltre la causa di forza maggiore puo’evitare la punibilita’ in caso di omessi versamenti di Iva e ritenute. Il fatto deve dipendere, da cause non imputabili all’autore, sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute e all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto. Il giudice terra’conto della crisi non transitoria di liquidita’ dell’autore dovuta all’ inesigibilita’ dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte della pubblica amministrazione e della non esperibilita’di azioni idonee al superamento della crisi. In sostanza, si tratta di variabile che possono giustificare l’omesso versamento.
Arriva una misura a regime per la compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti con le imposte non pagate risultanti da avvisi bonari. Il credito dovra’ essere certificato e l’attestazione dovra’ riportare l’indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione e’ consentita sino a concorrenza dell’imposta a debito che risulta dalla dichiarazione presentata e a cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi.