L’Ordinanza n. 8286 del 15 marzo 2022 la Corte di cassazione ha affermato che, ai fini delle imposte dirette, deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all’estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, come emergenti da elementi presuntivi.
Il caso è stato originato da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito imponibile sul presupposto che il contribuente, pur iscritto all’AIRE dovesse considerarsi fiscalmente residente in Italia perché sulla base dei riscontri riportati nell’atto impositivo egli risultava domiciliato in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta accertato.
Al contempo l’Ufficio aveva fornito una serie di elementi da cui era possibile evincere l’esistenza di legami personali, familiari e professionali all’interno dello Stato, oltre alla disponibilità di una abitazione e della presenza di interessi patrimoniali.
In particolare l’Ufficio aveva valorizzato:
- la disponibilità di un immobile preso in affitto in Italia dove il contribuente aveva fissato la sede fiscale propria e della propria famiglia;
- la stipula di un contratto di locazione di due posti auto nella medesima città dell’immobile;
- l’esistenza di partecipazioni a vario titolo, quali socio rappresentante legale in alcune società aventi sede in Italia;
- il conseguimento di redditi conseguiti in Italia e risultanti dai modelli 770 dei sostituti d’imposta.
In particolare, il requisito del domicilio deve essere inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, come emergenti da elementi presuntivi.
Ciò che viene valorizzato è soprattutto la presenza di elementi significativi, quali l’acquisto di beni immobili, la gestione di affari in contesti societari, la disponibilità di almeno un’abitazione nella quale trascorrere diversi periodi dell’anno, e ciò a prescindere anche dall’iscrizione del soggetto nell’AIRE.