E’ frequente nella pratica, che l’Enasarco proceda al recupero di contributi che non sono stati versati in relazioni ai rapporti di procacciatore d’affari, riqualificandoli in sede ispettiva come contratti di agenzia.
I rapporti qualificati come di agenzia devono tener conto sia delle lettere d’incarico, sia della documentazione fiscale attestante lo svolgimento di un’attività continuativa durata anni.
Il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciatore d’affari non si distinguono esclusivamente per il fatto che solo il primo ha carattere stabile ma anche perchè il rapporto di procacciatore d’affari è limitato a singoli affari determinati e deve avere una durata limitata nel tempo e un oggetto più circoscritto.
Mentre l’agente svolge l’attività di promozione della conclusione di contratti, l’oggetto del contratto di procacciatore è limitato alla mera segnalazione di clienti o alla sporadica raccolta di ordini. Il riconoscimento dei rapporti qualificati come contratti di agenzia legittima la pretesa dell’ENASARCO in ordine al pagamento dei contributi sui corrispettivi versati.
Al fine di evitare il rischio che in sede ispettiva il rapporto venga riqualificato come contratto di agenzia certamente è possibile scrivere in modo più accorto la lettera di incarico del procacciatore, evitando meccanismi di rinnovo automatico e di utilizzare modelli reperiti su Internet, evitando che emerga la continuità del rapporto e l’elevato numero di clienti procurati, elementi in contrasto con la natura sporadica e occasionale dell’attività di un procacciatore d’affari.
In conclusione, se il rapporto dura nel tempo ed è riferito ad una molteplicità di clienti la scelta della figura del procacciatore d’affari non è adeguata.