A seguito dell’articolo pubblicato nei giorni precedenti riguardante la mancata applicazione per gli enti non commerciali della fattura elettronica e dello split payment è necessario individuare i criteri in base ai quali si possa definire l’ente “non commerciale”, e che prescinde dalla qualifica soggettiva assunta. Rientrano in questa categoria gli enti pubblici o privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato (associazioni, comitati, fondazioni, consorzi, circoli, club, accademie, congregazioni, ecc.), che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Ciò che importa, indipendentemente dalla qualificazione soggettiva dell’ente, è l’oggetto dell’attività svolta in via principale. Se questo è di natura commerciale il trattamento fiscale dell’ente è necessariamente equiparato a quello delle società, se è di tipo non commerciale le disposizioni applicabili saranno quelle in esame. Con questo non significa che un’associazione non possa svolgere alcuna attività di natura economica ma l’attività di tal tipo esercitata, caratterizzata dalla vendita di beni o servizi, non deve avere carattere esclusivo e prevalente rispetto a quella istituzionale, ossia deve essere uno strumento per il reperimento dei fondi necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. Occorre per prima cosa verificare l’oggetto esclusivo o principale dell’ente facendo riferimento a quanto indicato nello statuto e nell’atto costitutivo. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto, l’oggetto principale è determinato in base all’attività effettivamente svolta. L’ente può perdere la qualifica di “ente non commerciale” in presenza di tutta una serie d’indizi ricavabili dai parametri di cui all’art.149 del Tuir: a) prevalenza dei ricavi derivanti dalle attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali; b) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività; c) prevalenza dei reddti derivanti da attività commerciale rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative; d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale, rispetto alle restanti spese. Il verificarsi di una o più delle condizioni previste non comporta l’immediato mutamento di qualifica. I parametri devono essere considerati come elementi di un giudizio complessivo al fine di verificare che senza alcun dubbio l’ente ha esercitato per la maggior parte del periodo d’imposta in prevalenza attività commerciale. E’ bene ricordare che la perdita della qualifica opera a partire dal periodo d’imposta successivo in cui si è verificata.