Il quadro RW del modello Unico è dedicato al monitoraggio annuale delle attività finanziarie e degli investimenti patrimoniali detenuti all’estero da parte dei residenti in Italia, nonchè per la determinazione di Ivie e Ivafe che rappresentano le relative imposte patrimoniali.
Analizziamo la disciplina riguardante la compilazione del quadro RW del modello Unico e la determinazione dell’Ivie e dell’Ivafe eventualmente dovute dal contribuente.
I contribuenti residenti fiscalmente in Italia (persone fisiche ed enti non commerciali) sono tenuti a dichiarare nel quadro RW tutte le attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero nel corso del periodo d’imposta anche in caso di disinvestimento effettuato prima del termine del periodo d’imposta stesso, suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia, indipendentemente dall’effettiva produzione di reddito nel periodo d’imposta.
Il quadro RW deve essere presentato esclusivamente in via telematica entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura del periodo d’imposta.
Il contribuente che detiene direttamente un investimento all’estero o attività estere di natura finanziaria è tenuto ad indicarne il valore nel presente quadro, nonchè la quota di possesso espressa in percentuale. L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività sono possedute dal contribuente per interposta persona. L’obbligo sussiste a prescindere dall’importo delle attività finanziarie e patrimoniali possedute in detto periodo.
Per attività patrimoniali si intendono tutti i beni patrimoniali detenuti all’estero da contribuenti residenti in Italia, quali: immobili situati all’estero; oggetti preziosi e opere d’arte; imbarcazioni e altri beni mobili detenuti all’estero e/o registrati in pubblici registri esteri.
Per attività finanziarie si intendono le attività da cui derivano redditi di capitali o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera, come depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero, partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti; obbligazioni estere e titoli similari.
Al fine di assolvere sia agli obblighi di monitoraggio fiscale sia di liquidazione dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), i contribuenti potranno compilare un unico quadro della dichiarazione dei redditi.
La mancata compilazione del quadro RW comporta una sanzione fissa di € 258,00 (nel caso in cui si applica il ravvedimento operoso la sanzione è ridotta a € 25,00) se viene sanata entro 90 giorni dal termine di presentazione del modello. Successivamente si applicano le sanzioni percentuali dal 3% al 15% di quanto non dichiarato se attività finanziarie e beni immobili sono detenuti in Paesi non Black list; dal 6% al 30% di quanto non dichiarato se detenuti in Paesi Black list.
Nel caso in cui la dichiarazione dei redditi originaria sia stata omessa, non è possibile fare il ravvedimento operoso che sana l’omissione della dichiarazione solo nell’ipotesi di presentazione della stessa entro 90 giorni dalla scadenza del termine originario.