La certificazione Unica (CU) riguarda anche i redditi di lavoro autonomo e le provvigioni, anche se non possono essere dichiarati con il modello 730. La Certificazione Unica riguarda quindi i redditi di lavoro dipendente e assimilati, in precedenza certificati mediante il modello CUD, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni, alcuni redditi diversi (esempio: compensi per lavoro autonomo occasionale) e i corrispettivi per contratti d’appalto soggetti alla ritenuta, finora certificati in forma libera. Il sostituto d’imposta deve quindi utilizzare la nuova Certificazione Unica in relazione ai redditi corrisposti nel 2014, da consegnare ai propri sostituiti entro il 28 Febbraio 2015 (termine che, cadendo di sabato, deve ritenersi differito al 2 Marzo). Una settimana dopo, entro il 9 Marzo 2015 (poichè il 7 cade di sabato), i sostituti d’imposta devono trasmettere telematicamente le predette certificazioni all’Agenzia delle Entrate, compilando l’apposito frontespizio. L’obbligo della trasmissione delle certificazioni riguarda anche le tipologie reddituali per le quali non è prevista la predisposizione del modello 730 precompilato. Nel caso in cui la Certificazione attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa relativa alle tipologie reddituali erogate. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, l’art.2 del Dlgs.175/2014 prevede l’applicazione di una sanzione di 100 euro, senza possibilità di applicare il “cumulo giuridico”, in caso di violazioni plurime. Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la sostituzione o l’annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza.
Pubblicato il modello definitivo di Certificazione Unica
Pubblicato il modello definitivo di Certificazione Unica ultima modifica: 2015-01-16T09:53:13+01:00 da