Tutto pronto per l’appuntamento con il bilancio 2014. Professionisti e amministratori delle società di capitali vengono chiamati a redigere i bilanci ordinari di esercizio. Si tratta di un adempimento chiave per la vita di ogni società perché è in tale occasione che gli amministratori informano i soci sui risultati dell’attività svolta esponendosi, pertanto, alle potenziali critiche degli stessi. Nelle S.r.l., peraltro, i cattivi risultati del bilancio possono innescare ispezioni dei soci a norma dell’art. 2476 c.c., dando luogo a controlli approfonditi, effettuabili con l’aiuto di professionisti di fiducia, in grado di far emergere situazioni imbarazzanti e potenzialmente in grado di condurre alla revoca degli amministratori. Sotto altro profilo, va rilevato come oggi il bilancio sia un documento senza il quale nessuna società può sopravvivere, essendo richiesto da una pluralità di soggetti, in primis gli istituti di credito, che condizionano i propri rapporti con la società ai risultati in esso esposti. Il tutto senza dimenticare le richieste del fisco che, per effetto del principio di derivazione sancito dall’art. 109 TUIR, àncora il reddito imponibile al risultato di bilancio e condiziona la deducibilità di ogni componente ivi indicato alla previa iscrizione dello stesso nel conto economico. Così, per esempio, se si iscrivono ammortamenti inferiori a quelli riconosciuti dal D.M. 31 dicembre 1988, la differenza non può essere recuperata in dichiarazione dei redditi perché non transitata in bilancio. La redazione del bilancio di esercizio è, dunque, frutto di un complesso lavoro che contempera le esigenze informative nei confronti dei soci e dei terzi con le richieste del fisco, il che spiega perché, molto spesso, tale attività richieda non poco tempo. Spesso, infatti, l’approvazione del bilancio slitta ben oltre i termini canonici previsti dall’art. 2364 c.c. (120 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, prorogabili a 180 quando lo prevede lo statuto e sussistono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società, da riportare nella relazione sulla gestione). Ritardi nella predisposizione del progetto di bilancio o nella sua approvazione possono comportare la revoca degli amministratori o addirittura l’azione di responsabilità contro gli stessi, mentre la mancata approvazione per inerzia dell’assemblea può essere causa di scioglimento della società. Sul versante tecnico, le difficoltà con cui si confrontano gli amministratori e i professionisti che li assistono possono essere le più varie e dipendono in larga misura dalle dimensioni e dalla struttura della società e dal tipo di attività svolta. Nelle società di produzione o commercio un ruolo fondamentale è svolto dalla determinazione del valore del magazzino che richiede inventari aggiornati e valorizzazione dei beni inventariati; operazione che può richiedere molto tempo, e anzi rientrare tra le particolari esigenze che giustificano l’approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio laddove, per esempio, la società operi con più magazzini ubicati in diverse aree geografiche. Senza contare che, spesso, le modalità fiscali di valorizzazione delle rimanenze finali differiscono da quelle civilistiche richiedendo calcoli separati. Il protrarsi della crisi economica ha portato molte imprese a ridurre gli ammortamenti adducendo una minore utilizzazione dei beni strumentali. Una politica rischiosa, almeno sul versante fiscale, atteso che il ripristino delle precedenti quote di ammortamento costituisce modifica dei principi contabili adottati in bilancio, richiedendo apposita menzione nella nota integrativa (art. 2423, c. 4, c.c.) e la valutazione da parte del collegio sindacale, se nominato. Ma forse l’effetto più evidente della perdurante crisi economica è testimoniato dall’approvazione dei nuovi principi contabili OIC 9, dedicato alle svalutazioni delle immobilizzazioni e OIC 15 sulla svalutazione dei crediti. Il primo, oltre a contenere specifiche tecniche per la quantificazione delle immobilizzazioni, impone, di fatto, un controllo periodico sul valore delle stesse, ovvero, sul confronto tra il maggiore tra valore equo e valore d’uso del bene, così da determinarne il valore recuperabile che, se inferiore a quello contabile, obbliga alla svalutazione dell’immobilizzazione. Poiché il valore equo è quello ottenibile dalla vendita di un’attività e il valore d’uso è dato dall’attualizzazione dei flussi finanziari futuri ritraibili dalla medesima, è evidente come entrambi dipendano fortemente dalle condizioni del mercato di riferimento sia del bene stesso sia, trattandosi di un bene strumentale, di quello di coloro che lo utilizzano. Cosicché, se la crisi investe un determinato settore, è probabile che si verifichi una perdita generalizzata del valore dei beni strumentali utilizzati dalle imprese in esso operanti, con conseguente obbligo di svalutarli. In tema di svalutazione dei crediti, l’OIC 15 precisa in quali casi ciò sia possibile e cioè, in linea di massima, quando il credito è prescritto o è stato ceduto a terzi trasferendo ad essi tutti i rischi correlati. Ma il vero problema, come del resto per tutte le svalutazioni, è che tali operazioni danno luogo a impatti negativi sul conto economico riducendo il risultato dell’esercizio il che, in un’epoca in cui il settore bancario poco gradisce bilanci in perdita, può facilmente condurre alla revoca dei fidi o, più spesso, all’impossibilità di ottenerne di nuovi aggravando l’effetto della crisi dell’impresa. Di qui il rischio di forzature nella redazione del bilancio, cui fanno da contraltare le norme penali in tema di false comunicazioni sociali attualmente in corso di riforma. Sì, perché se ora il falso in bilancio è un reato difficilmente perseguibile, a causa delle soglie di non punibilità e della necessità della querela di parte, salvo il caso che si tratti di società quotate, il futuro prevede la completa eliminazione delle cause di non punibilità con la sola limitazione ai casi di contestazione di fatti di “lieve entità”, da valutare in funzione della natura e dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Un concetto questo ancora da riempire di significato che lascia non pochi margini alla discrezionalità dei giudici e che solo il formarsi di una copiosa giurisprudenza potrà definire in termini soddisfacenti. Il bilancio 2014 è, infine, il banco di prova per l’estensione del formato XBRL anche alla nota integrativa con tutti i problemi che ne conseguono. Basti dire che la nota integrativa, il cui contenuto subisce continue aggiunte ed integrazioni, non ultima quella di inserirvi il rendiconto finanziario come previsto dal nuovo principio OIC 10, (vedi articolo pubblicato il 13 c.m.) non contiene solo dati numerici ma una messe di informazioni di testo che mal si conciliano con un formato nato per rendere facilmente acquisibili e confrontabili i dati contenuti nei bilanci. Per questo motivo, la nota integrativa in formato XBRL consta di due parti, una tabellare, a contenuto rigido e non modificabile, in cui va riportata l’informativa espressamente prevista dal Codice civile e una testuale che dovrebbe consentire di integrare l’informativa obbligatoria migliorando la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
Prossima scadenza per la presentazione del bilancio 2014
Prossima scadenza per la presentazione del bilancio 2014 ultima modifica: 2015-04-14T19:05:42+02:00 da