La proroga della possibilità di estendere la sospensione, parziale o totale, degli ammortamenti sia agli attuali bilanci 2021 sia ai futuri bilanci 2022, prescinde dalla misura con cui si è fatto ricorso alla sospensione in passato.
L’estensione al 2022 è contenuta nell’articolo 5-bis introdotto dal Senato in sede di conversione del Dl 4/2022 (Sostegni-ter).
Norma originaria
La norma ha visto un’esistenza movimentata, che è opportuno ripercorrere. Originariamente la sospensione degli ammortamenti è stata introdotta dall’articolo 60 comma 7-bis del Dl 104/20 per venire incontro agli effetti della pandemia per i soggetti Oic. Essa prevedeva, in relazione ai bilanci 2020, anche in deroga al principio di sistematicità dell’ammortamento (articolo 2426 comma 1 numero 2 del Codice civile), la facoltà di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. In sostanza dava la possibilità di prorogare di un anno il piano di ammortamento originario.
La disposizione originaria stabiliva che in base alla situazione pandemica, con decreto del Mef la deroga avrebbe potuto essere estesa. Una prima modifica è stata introdotta dalla legge di bilancio 2022 ed ha conseguentemente esteso la sospensione degli ammortamenti anche per i bilanci 2021.
Tuttavia il suo tenore letterale è sembrato fin da subito problematico, perché l’estensione della sospensione al 2021 era riservata ai soggetti che nel 2020 «non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali».
Modifiche
A quel punto un importante chiarimento è avvenuto in fase di conversione del Dl Milleproroghe, che ha esteso la deroga al 2021 indipendentemente da quello che fosse stato il comportamento nel bilancio 2020.
Come dire che ha diritto alla sospensione degli ammortamenti nel 2021 sia chi nel 2020 non ha affatto ammortizzato, sia chi lo ha fatto ad esempio solo al 50 per cento. Acquisito quindi questo importante chiarimento, la norma è stata ritoccata nuovamente in fase di conversione del Dl Sostegni-ter, in quanto è stato espressamente previsto che la deroga – così come congegnata ovvero indipendentemente dal comportamento adottato dall’impresa nel 2020 – vale sia per gli attuali bilanci 2021, sia per quelli futuri del 2022.