Il comma 680 dell’art.1 della L.n.147/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014) stabilisce che entro il 24 gennaio 2014 dovrà essere versata la c.d. mini-Imu, relativa all’anno 2013 che interessa le abitazioni principali e relative pertinenze; le unità immobiliari equiparate o assimilate all’abitazione principale; i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali; i fabbricati rurali ad uso strumentale. Il termine per il pagamento (vedi articolo pubblicato precedentemente) era stato fissato al 16 gennaio 2014. Tuttavia per tali immobili, l’abolizione della seconda rata dell’Imu per il 2013 è totale solo se il Comune competente non ha incrementato le aliquote rispetto a quelle stabilite dalla legge. Qualora, invece, i Comuni abbiano deliberato per l’anno 2013 delle aliquote superiori a quella di base stabilita dalla legge, entro il 24 gennaio 2014 si dovrà provvedere a versare il 40% della differenza.
Proroga della mini-Imu
Proroga della mini-Imu ultima modifica: 2014-01-02T12:38:45+01:00 da