Proroga del termine di approvazione del bilancio d’esercizio

Essendo il 30 Aprile il termine di scadenza in cui le società di capitali devono provvedere all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2014, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio è interessante e utile conoscere quali sono le cause che possono portare ad un differimento del termine di approvazione del bilancio a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. L’approvazione può avvenire entro quest’ultimo termine dalla chiusura dell’esercizio esclusivamente se tale possibilità è prevista dallo statuto e sussistono specifiche esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società. La riforma del diritto societario ha previsto una più rigida disciplina nel caso la società intenda avvalersi del maggior termine dei 180 giorni per l’approvazione del bilancio d’esercizio. Mentre il vecchio testo del codice civile permetteva infatti che l’approvazione dei conti annuali slittasse al 30 giugno, sia per le S.p.a. che per le S.r.l., se l’atto costitutivo prevedeva un termine maggiore, non superiore a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedessero. Nella sostanza una previsione generica consentiva di poter sfruttare il maggior termine a fronte delle situazioni più disparate. Il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.6 prevede che l’assemblea ordinaria deve essere convocata (art.2364 c.c.) almeno una volta all’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e che lo statuto può prevedere un maggior termine, non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto sociale. Il richiamo esplicito al bilancio consolidato e ad esigenze legate alla struttura e all’oggetto della società restringevano il campo per utilizzare il differimento dell’approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla sopra detta chiusura. Il D.Lgs.310/2004 che ha per oggetto integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario, interviene nuovamente sul punto apportando una modifica al comma 2 dell’art.2364 ove ” e” è  sostituita da “ovvero”. In pratica introducendo la congiunzione disgiuntiva “ovvero” si chiarisce che le due condizioni per consentire il differimento del termine di convocazione dell’assemblea ordinaria non debbano necessariamente essere compresenti, infatti possono essere alternative tra loro. Di conseguenza, dal 2004 si ha quindi la possibilità di convocare l’assemblea entro il maggior termine di 180 giorni solo: se la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato; ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.  La nuova disposizione sembra restringere l’ambito del differimento dei termini, individuando quali “particolari esigenze” esclusivamente quelle relative alla struttura e all’oggetto della società. Possono quindi usufruire del maggior termine per l’approvazione del bilancio: le società dotate di strutture organizzative particolarmente complesse, ove derivano tempi lunghi per l’acquisizione, la trasmissione e l’elaborazione dei dati che hanno quindi problematiche simili a quelle delle società che consolidano il bilancio e le società che operano in settori particolari. E’ inoltre possibile lo slittamento per cause di forza maggiore, ad esempio furti, incendi, alluvioni……..nonchè decesso o grave malattia dell’amministratore unico nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio. In tutti i casi gli amministratori sono chiamati a segnalare nella relazione sulla gestione (art.2428 cc). le ragioni che hanno generato lo slittamento dell’approvazione del bilancio. Nel caso in cui non venga predisposta la relazione sulla gestione (quando cioè si redige il bilancio in forma abbreviata) l’indicazione richiesta nella relazione sulla gestione deve essere riportata nella nota integrativa. La data del 29 giugno si riferisce sempre al giorno di prima convocazione sicchè è possibile che il bilancio sia effettivamente approvato successivamente se l’assemblea si costituisce in seconda convocazione. Il differimento del termine di approvazione del bilancio influisce sulla data di scadenza del pagamento del saldo IRES-IRAP. Il pagamento delle imposte è effettuato in via ordinaria entro il 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta e per i soggetti che approvano il bilancio oltre i 120 giorni il versamento deve essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Nel caso in cui il bilancio non sia approvato entro il termine ultimo di 180 giorni il versamento va comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. In conclusione se la convocazione dell’assemblea avviene entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio il pagamento delle imposte deve avvenire entro il 16/06/2015. Se la convocazione dell’assemblea avviene oltre i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (proroga approvazione bilancio secondo le nuove norme previste all’art.2364, comma 2 del c.c) il pagamento delle imposte deve essere comunque effettuato entro il 16/07/2015.

Proroga del termine di approvazione del bilancio d’esercizio ultima modifica: 2015-04-07T19:47:13+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo