La Legge di bilancio 2017 ha introdotto accanto al super-ammortamento la nuova agevolazione dell‘iper-ammortamento, la quale si sostanzia in una maggiorazione al 150% del costo dell’investimento in beni materiali “agevolabili” in termini di maggiore quota annualmente deducibile ai fini IRES e IRPEF (non IRAP) a titolo di ammortamento e canone leasing. L’agevolazione spetta unicamente ai titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla loro natura giuridica, dalla relativa dimensione aziendale e dal settore economico di operatività. Non possono, viceversa, fruire dell’iper-ammortamento gli esercenti arti e professioni e le imprese che determinano in modo forfettario il proprio reddito.
Quanto al profilo oggettivo, per poter applicare l’iper-ammortamento, i beni materiali interessati, sia se acquistati da terzi (in proprietà o in leasing) sia se realizzati in economia o mediante contratto di appalto debbono essere:
a) strumentali: ovvero di uso durevole, atti ad essere impiegati nel processo produttivo dell’impresa beneficiaria
b) nuovi: ossia non utilizzati prima dell’acquisto agevolato, nè dal produttore, nè da altri soggetti.
L’agevolazione del super ammortamento originariamente dalla Legge di stabilità 2016 e poi prorogata dalla Legge di bilancio 2017, consiste in una maggiorazione più contenuta (rispetto all’iper-ammortamento) pari al 40% del costo deducibile (per ammortamenti e canoni di leasing).
Si tratta di una misura di portata più ampia rispetto all’iper-ammortamento sia sul piano soggettivo che oggettivo. Sotto il primo profilo, il super-ammortamento presenta un ambito applicativo esteso, oltre che ai titolari di reddito d’impresa, anche agli esercenti arti e professioni. Quanto al profilo oggettivo, esso è destinato ad includere tutti i beni strumentali nuovi acquisiti nel periodo rilevante, aventi natura necessariamente materiale.
Caratteristiche essenziali dei beni interessati dalla misura in esame sono, pertanto la strumentalità e la novità, da interpretarsi negli stessi termini sopra analizzati in relazione all’iper-ammortamento, nonchè la predetta necessaria condizione di materialità dei beni medesimi.
Resta inteso che, come per l’iper-ammortamento, la materiale fruizione del beneficio è però rinviata all’annualità fiscale di entrata in funzione del bene, la quale potrebbe essere diversa da quella di realizzazione dell’investimento.
Sul quadro normativo attualmente vigente fin qui analizzato, sono destinate a innestarsi le attese novità della Legge di bilancio 2018. Il disegno attualmente in discussione in Parlamento prevede, una proroga dei due istituti qui commentati, oltre all’introduzione di talune limitazioni alla loro operatività e chiarimenti sul piano applicativo. La proroga estende meritoriamente l’ambito temporale degli investimenti agevolabili, ma il legislatore sembra voler insistere sulla scelta della provvisorietà, perdendo l’occasione per rendere strutturale una misura di grande impatto sull’incentivo all’investimento e dunque sullo sviluppo del sistema economico.
Meno apprezzabile è l’introduzione di talune limitazioni sul piano oggettivo e la riduzione dell’entità della maggiorazione del super-ammortamento (dal 40% al 30%) e si spera che non si abbia una progressiva eliminazione dell’istituto.