Con l’art.77 D.L. 104/2020 , c.d. Decreto Agosto il Legislatore interviene attraverso un ulteriore ampliamento del credito d’imposta sulle locazioni.
In particolare le modifiche riguardano sia l’aspetto temporale di applicazione della norma agevolativa che l’aspetto soggettivo.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, rispetto alla versione originaria il credito d’imposta per i canoni di locazione pagati spetta anche alle strutture termali e non solo alle strutture alberghiere, di conseguenza anche per tali soggetti e’ammesso un credito d’imposta piu’ampio soto il profilo temporale, rispetto alla versione iniziale. Infatti viene previsto:
- per tutti i soggetti la possibilita’ di maturare il credito d’imposta per i canoni di locazione pagati riferiti ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.;
- per le strutture turistico ricettive il credito d’imposta e’riconosciuto per i canoni di locazione pagati riferiti ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Condizione per fruire del credito d’imposta e’che il canone di locazione (o i canoni di locazione) sia stato effettivamente pagato.
Il credito d’imposta in questione puo’ essere utilizzato:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, che tradotto in termini pratici sta a significare nel modello redditi 2021- periodo d’imposta 2020;
- in compensazione, ex art.17 D.Lgs. n. 241/1997.
Accanto a tali due possibilita’ di utilizzo del credito e’prevista la possibilita’ di cedere ad altri soggetti il credito d’imposta maturato, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.