Professionisti fuori dallo split payment

Sono in vigore dal 14 Luglio le disposizioni che escludono dallo split payment le prestazioni do servizi soggette a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sul reddito nonche’ quelle soggette a ritenuta a titolo d’acconto. Fuoriescono dalla disciplina, quindi, fra gli altri, i professionisti, in qualita’ di soggetti residenti i cui compensi sono assoggetati a ritenuta d’acconto, per i redditi di lavoro autonomo da essi percepiti. L’esclusione non dovrebbe invece riguardare gli agenti, i mediatori e i rappresentanti. Le nuove esclusioni si applicano a decorrere dal 15 luglio, in quanto primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Pertanto, le prestazioni per le quali e’ emessa fattura sino alla data del 14 luglio, da parte di professionisti e altri lavoratori autonomi, sono soggette alle regole dello split payment anche se il corrispettivo non e’ stato ancors pagato.

A livello di fatturazione il prestatore dovra’ aver cura di non riportare sulla fattura le indicazioni e i riferimenti normativi drllo split payment (art.17-ter del Dpr.633/72), continuando pero’ ad esporre l’ imposta sul documento.

Dal punto di vista contabile il fornitore dovendo versare l’Iva dovra’ registrare la fattura nel registro Iva delle fatture emesse.

 

 

 

 

 

Professionisti fuori dallo split payment ultima modifica: 2018-07-17T11:53:11+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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