Professionisti: imponibilità Iva del rimborso spese

La fattura del professionista ricomprende nella base imponibile Iva non solo le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute nell’esecuzione della prestazione e debitamente riaddebitate al committente, ma anche le rivalse previdenziali.

Questo crea dal 1° gennaio 2025 un ulteriore disallineamento, per le spese analiticamente riaddebitate in fattura, tra le ritenute Irpef (oggi escluse per effetto del decreto legislativo 192/2024) e l’applicazione dell’Iva.

In particolare, in applicazione dell’articolo 13 del decreto Iva, il professionista nel documentare con fattura le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, dovrà (si veda l’esempio a lato ) ricomprendere tali spese nella base imponibile Iva, mentre dal 2025 non le dovrà considerare ai fini della ritenuta Irpef.

Ovviamente, dal punto di vista passivo, le fatture ricevute dal professionista per vitto, alloggio, viaggio e trasporto continuano a generare detraibilità Iva, pur in assenza di deducibilità Irpef, secondo le regole generali: detraibilità per vitto e alloggio, indetraibilità per trasporto passeggeri, detraibilità parziale per le spese auto (ad esempio, noleggio).

In sede di richiesta di rimborso al committente, poi, l’importo relativo concorrerà a formare la base imponibile Iva, pur non essendo rilevante ai fini della determinazione del reddito quale componente positiva.

Se, come sopra affermato, il rimborso delle spese documentate e riaddebitate concorre a formare la base imponibile Iva (e dunque il volume d’affari), esso deve altresì concorrere a formare la base imponibile ai fini della rivalsa previdenziale; a valle di ciò, la rivalsa previdenziale (come sopra calcolata anche sui rimborsi spese) concorrerà a formare la base imponibile Iva secondo le regole consuete. 

In tema di ritenute, invece, le due tipologie di rivalse si differenziano: la rivalsa a titolo di Cassa categoriale non concorre a formare la base imponibile ai fini della ritenuta Irpef, a differenza di quanto accade per la rivalsa Inps.

In altri termini, in fattura, i riaddebiti di spese genereranno un disallineamento tra base imponibile fiscale da un lato (con irrilevanza ai fini della ritenuta) e base imponibile previdenziale e Iva dall’altro.

Nulla muta invece per le somme che, addebitate al committente, costituiscono il rimborso di spese che sono state anticipate dal professionista in nome e per conto del committente stesso e sono escluse dalla formazione della base imponibile sia ai fini Iva (ai sensi dell’articolo 15, comma 1, n. 3, del Dpr 633/1972) sia, conseguentemente, ai fini delle rivalse previdenziali; l’esclusione opera però a condizione che le spese risultino regolarmente documentate da idonea fattura (o documento giustificativo fiscalmente e/o civilisticamente regolare) intestato al committente.

Professionisti: imponibilità Iva del rimborso spese ultima modifica: 2025-02-20T06:12:00+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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