Procedura calcolo flat tax incrementale

La flat tax incrementale sugli aumenti del reddito del 2023 presenta parecchi dubbi per le  persone fisiche titolari di reddito d’impresa. La procedura per il calcolo dovrebbe essere questa:

1) assumo il reddito d’impresa o di lavoro autonomo 2023, purche’ sia maggiore del piu’elevato dichiarato nel triennio 2020-2022; 2) determino la differenza tra il reddito 2023 e il maggiore del triennio di osservazione; 3) deduco da questa differenza il 5% del reddito assunto come riferimento; 4) totale differenza, fino a 40.000 euro, e’ tassata al 15% in luogo di Irpef ordinaria e addizionali. Questa flax tax incrementale (che e’ esclusa per chi applica il regime forfettario) sara’ particolarmente interessante per chi possiede redditi elevati.

L’incremento reddituale soggetto alla “tassa piatta”andra’determnato assumendo solo i redditi d’impresa o di lavoro autonomo. Il dubbio e’se la titolarita’ di una partita Iva indivduale sia condizione indispensabile oppure se la flat tax incrementale possa competere anche alle persone fisiche che parteciapno come soggetti fiscalmente trasparenti, come i soci di societa’di persone o i professionisti che partecipano ad associazioni professionali. 

La norma stabilisce un solo limite reddituale, cioe’ la quota incrementale massima del 2023 che e’per l’importo di 40.000 euro e puo’ essere tassata al 15%. Non sono previsti limiti per la persona fisica in relazione all’ammontare del reddito d’impresa o di lavoro autonomo complessivamente prodotto nel corso del 2023. 

Chi inizia l’attivita’nel 2023 non avendo un triennio di confronto, a logica, dovrebbe essere escluso dalla falx tax incrementale. Occorre chiarire se e’ sufficiente avere un reddito di riferimento nel triennio di osservazione per poter accedere al regime incrementale. Altro dubbio e’ se nel triennio di osservazione 2020-2022 i soggetti che applicavano il regime forfettario possono confrontare i suddetti redditi con il reddito realizzato nel 2023. 

Procedura calcolo flat tax incrementale ultima modifica: 2022-12-12T06:52:00+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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