L’art. 1 commi da 342 a 354 della Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) riformula il regime delle prestazioni occasionali ex art.54-bis del DL.50/2017, estendendone l’ambito di applicazione con particolare riguardo al contratto di prestazione occasionale. Inoltre iene introdotto un istituto ad hoc per la fruizione di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a determinato riferite ad attivita’ stagionali.
Innanzitutto, l’art.1 comma 342 della L.197/2022 interviene sui limiti generali delle prestazioni occasionali, aumentando da 5.000 a 10.000 euro la soglia prevista per i compensi, che rappresenta il limite annuale fissato per i compensi erogabili da ciascun soggetto utilizzatore per la totalita’ dei prestatori; in pratica dal 1^gennaio 2023 ogni utilizzatore potra’ erogare complessivamente compensi per prestazioni occasionali fino a 10.000 euro. Inoltre viene disposto un ampliamento generalizzato del limite relativo alla forza lavoro in quanto potranno accedere al contratto di prestazione occasionale tutti gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 (invece di 5) lavoratori subordinati a tempo indeterminato. L’innalzamento del limite della forza lavoro a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato vale anche per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo (in precedenza, il limite era di 8 lavoratori).
Inoltre viene introdotto con l’art. 1 comma 343 un regime sperimentale (valido per il biennio 2023-2024) per le aziende del settore, prevedendo la possibilita’ di instaurare, con particolari categorie di lavoratori, rapporti di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato riferito ad attivita’ di natura stagionale.