Preliminare contratto non rispettato

In caso di inadempimento del contratto preliminare di vendita, il rimedio specifico previsto dal nostro ordinamento e’quello dell’esecuzione in forma specifica del contratto (articolo 2932 del Codice civile) che si ottiene con la sentenza del giudice, la quale produrra’ i medesimi effetti del contratto non concluso, ovvero il trasferimento della proprieta’ dell’immobile dietro pagamento forzoso del prezzo pattuito. 

Un ulteriore strumento al quale il promittente-venditore potra’ ricorrere e’ la risoluzione del contratto, prevista in generale per tutte le fattispecie contrattuali e non solo quindi per i preliminari di compravendita. 

A tale riguardo, potra’ essere chiesto lo scioglimento del vincolo contrattuale derivante dal preliminare e il risarcimento del danno derivato dalla mancata conclusione del definitivo. 

In ogni caso, laddove, nelle more del perfezionamento dell’atto d compravendita, alla parte promittente acquirente sia stato concesso di entrare in possesso dell’immobile, quest’ultimo dovra’ essere ritenuto responsabile di ogni danno derivante all’immobile stesso per omessa custodia e/o per la cattiva esecuzione delle opere eseguite. 

 

Preliminare contratto non rispettato ultima modifica: 2019-08-22T06:04:35+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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