Prededucibile la cauzione nel fallimento del locatore

L’art.80 comma 1 del RD 267/42 stabilisce che il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione e il curatore vi subentra.

Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, a norma del comma 2, il curatore ha, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, la facolta’ di recedere corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l’anticipato recesso. che, nel dissenso tra le parti, e’determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento.  Il credito per indennizzo da recesso del curatore ha natura prededucibile ed e’ altresi assistito da privilegio ex art.2764 c.c.

Prededucibile la cauzione nel fallimento del locatore ultima modifica: 2020-08-13T06:57:21+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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