Precompilata o 730 ordinario?

Dalla lettura del provvedimento diffuso dall’Agenzia delle Entrate emerge che il primo adempimento a carico dei Caf o del professionista che intende accedere alla precompilata del proprio cliente è quello di acquisire la delega. Quest’ultima dovrà contenere (oltre al codice fiscale e ai dati anagrafici del contribuente) l’anno d’imposta cui si riferisce la precompilata e la data di conferimento nonchè la precisazione che la stessa si estende anche alla consultazione dell’elenco dei dati inseriti (e non)  nella precompilata. Insieme alla delega bisognerà acquisire anche la copia del documento d’identità del contribuente. Le deleghe saranno quindi numerate e annotate, giornalmente, in un registro cronologico, nel quale andrà riportato il numero progressivo e data della delega, il codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante e gli estremi del documento d’identità del delegante. Completata la prima fase della procedura, il Caf o il professionista potrà inviare per via telematica l’elenco dei contribuenti per i quali richiede l’accesso alla precompilata. L’accesso all’area della precompilata resta, in ogni caso, una mera facoltà e non un obbligo, dato che è consentito al contribuente presentare la propria dichiarazione (730 compreso) secondo le modalità ordinarie. Quindi anche per i Caf e intermediari abilitati, l’accesso alla precompilata, è da ritenere possa essere evitato presentando il 730 ordinario. Qualora sia lo stesso contribuente che intende abilitarsi per accedere alla propria area autenticata, non vi sono particolari problemi, salvo l’acquisizione delle credenziali necessarie (Pin) anche tramite l’Inps. Il contribuente dopo aver effettuato l’accesso ai dati potrà inviare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente a partire dal 1° maggio tramite Fisconline.

Precompilata o 730 ordinario? ultima modifica: 2015-02-26T19:24:03+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo