Polizze assicurative nella voluntary disclosure

La stipula di polizze di assicurazione di diritto estero da parte di persone fisiche residenti è di norma oggetto di dichiarazione all’interno del modulo RW del modello UNICO, salvo che non si sia beneficiato dello specifico esonero previsto dal DL 167/90.
Infatti, le istruzioni a UNICO PF, quadro RW, precisano che sono oggetto di dichiarazione le “polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione contratte con società assicuratrici non residenti qualora il contratto non sia concluso per il tramite di intermediario finanziario italiano, o non sia stato conferito, ad un intermediario italiano, l’incarico di incassare i proventi”.

Ciò premesso, in caso di violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, il contribuente potrà aderire entro il 30 novembre 2015 (integrando l’istanza fino al 30 dicembre 2015) alla procedura di collaborazione volontaria c.d. “internazionale” per far emergere spontaneamente tale investimento illecitamente detenuto all’estero per i periodi ancora sanzionabili.
Ipotizzando il caso di una polizza stipulata con una compagnia di assicurazione residente in Svizzera, la procedura di voluntary disclosure dovrebbe quindi essere attivata come segue.

In primo luogo, si osserva che generalmente risultava tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale il solo contraente della polizza e non gli eventuali beneficiari. Infatti, è il soggetto che stipula il contratto colui che pone in essere un investimento estero rilevante ai fini dell’art.4 del DL 167/90; i beneficiari potrebbero essere tenuti alla compilazione del modulo RW laddove risultassero anch’essi contraenti oppure, ma solo per l’annualità 2013, nel caso in cui essi fossero qualificati come i titolari effettivi degli investimenti.
Per beneficiare dell’applicazione della sanzione base del 3% e dall’esenzione dal raddoppio dei termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni da RW che caratterizza le violazioni commesse in Paesi black list come la Svizzera, in sede di voluntary disclosure il contribuente deve porre in essere il “rimpatrio” dell’investimento estero (ossia, il rimpatrio fisico, giuridico o tramite waiver).

Come indicato dalla comunicazione Assofiduciaria 18 marzo 2015 n. 45, il rimpatrio di polizze estere si attua mediante la procedura di cambio di contraenza a favore della società fiduciaria, la quale assume il ruolo di contraente/sottoscrittore di polizza. In alternativa, muovendo da quanto ipotizzato dalla circ. Assonime 19 maggio 2015 n. 16, dovrebbe essere possibile procedere al rimpatrio della polizza anche attraverso un mandato di amministrazione senza intestazione della medesima.

Passando agli importi da indicare nella sezione II del modello di istanza di adesione alla collaborazione volontaria, per le annualità dal 2009 al 2012, la dottrina concorda nel sostenere che sia necessario indicare come valore della polizza l’ammontare lordo dei premi pagati alla compagnia estera al termine di ciascun periodo di imposta (ossia, lo stock di quanto versato complessivamente alla fine di ogni anno).

Per la valorizzazione dell’attività finanziaria per il 2013, invece, devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell’IVAFE. Pertanto, in prima battuta si deve utilizzare il valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell’impresa di assicurazione estera. Nei casi in cui il contratto in essere non rappresenti un’attività finanziaria quotata (come è probabile), la valorizzazione deve avvenire attraverso il valore nominale o, in mancanza, tramite il valore di rimborso. Quest’ultimo generalmente coincide con il valore di riscatto della polizza.

Polizze assicurative nella voluntary disclosure ultima modifica: 2015-11-02T20:31:46+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo