La Suprema Corte, con l’ordinanza n.18487/2017 ha confermato l’orientamento di legittimità per cui la donazione di un’area fabbricabile a un congiunto realizzata poco prima della vendita da parte di quest’ultimo a un terzo, configura un’ipotesi di simulazione relativa, anche se l’operazione si è conclusa tra i soggetti e il donatario ha incassato il relativo prezzo, in quanto non è da escludere lo scopo elusivo dell’intera operazione.
Le plusvalenze da cessioni immobiliari sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il costo d’acquisto; per i terreni edificabili acquistati per effetto di successione o donazione il prezzo d’acquisto corrisponde al valore dichiarato nelle relative denunce.
L’Amministrazione finanziaria può imputare legittimamente la plusvalenza al donante, non considerando il passaggio intermedio della donazione e utilizzando ai fini del calcolo della plusvalenza il prezzo di acquisto del terreno da parte del donante e il corrispettivo della cessione finale a terzi.