Più poteri agli organi di controllo della società

Il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza ha attribuito agli organi di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) molti nuovi poteri/doveri.

Il sindaco unico e il collegio sindacale oltre a monitorare la società ogni 90 giorni, deve partecipare ai CdA e agli eventuali comitati esecutivi al fine di individuare i non idonei assetti organizzativi e al fine di verificare l’esistenza dei primi sintomi di uno stato di crisi. Prima di attivare l’eventuale procedura di allerta, a cui sono sottoposti i sindaci con la nuova procedura, è necessario che questi avvisino il CdA o proporre essi stessi  la convocazione dell’assemblea.

Nel momento in cui le banche e gli altri intermediari finanziari comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti bancari, devono darne notizia anche agli organi di controllo se esistenti.

Il secondo comma dell’art. 379 del DLgs. 14/2019 ha introdotto il nuovo comma 6 dell’art.2477 c.c. che prevede in caso di gravi irregolarità degli amministratori di s.r.l. che possano recare danno alla società ed eventualmente determinare una futura crisi della stessa di ripristinare la possibilità (già prevista anteriormente alla riforma societaria del 2003) per il collegio sindacale della società, e ora anche per il sindaco unico, di ricorrere al controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.

Infine con l’art.37 comma 2 del DLgs. 14/2019 (e questa è una novità assoluta) al collegio sindacale e al sindaco unico sarà consentito di richiedere direttamente la liquidazione giudiziale della società.

Il revisore al contrario ai sensi dell’art.14 del DLgs. 39/2010 ha l’obbligo di effettuare controlli contabili periodici, non partecipa ai CdA e ai comitati esecutivi ma effettuerà solo un controllo sulle scritture contabili, e quindi percepirà le avvisaglie negative in una fase temporale sicuramente successiva a quella in cui i primi sintomi di una crisi si manifestino concretamente.

Essendo sia il sindaco (unico o collegiale) che il revisore nominati dalla società, conviene a quest’ultima favorire la nomina del revisore, nomina che considerate le minori responsabilità di quest’ultimo rispetto al sindaco e il presumibile minor costo che dovrà sostenere la società, si finirà probabilmente per favorire la nomina del revisore, nomina che risulta meno congeniale rispetto alla nomina del sindaco.

Più poteri agli organi di controllo della società ultima modifica: 2019-04-03T06:05:11+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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