Permessi di lavoro in Svizzera

Per poter svolgere un’ attivita’ in Svizzera e’ possibile richiedere diversi tipi di permessi, ciascuno dei quali con determinati connotati. In linea di massima possiamo riassumere le differenze secondo la qualificazione del permesso stesso. Esiste un permesso B con attivita’ lucrativa, che implica il trasferimento a tutti gli effetti in Svizzera. Per ottenere questo permesso e’ necessario conseguire un reddito minimo per riuscire a mantenersi. 

Questo permesso comporta che il reddito da lavoro risulta sempre assoggettato a imposizione alla fonte in Svizzera e il soggetto interessato non deve piu’ dichiarare nulla in Italia.

Essendo contribuente in Svizzera dovra’ dichiarare eventuali sostanze e redditi in Svizzera. Le imposte alla fonte trattenute sul reddito di lavoro valgono come credito d’imposta in sede di tassazione nella Confederazione. 

E’ necessaria una copertura sanitaria obbligatoria (cassa malati) con premi mensili medi, secondo il tipo di copertura scelta, di circa 300 franchi svizzeri. La cassa malati copre le spese sanitarie da una certa franchigia in su’ (le spese sotto franchigia sono a carico dell’assicurato), si possono scegliere diversi importi di franchigia.

Chiaramente se si sceglie una franchigia bassa, ci sono piu’ costi sanitari  e il premio mensile fisso di cassa malati e’ piu’ alto.

In fase di emissione del permesso per il calcolo della prova di mantenimento, le autorita’ calcolano che il dipendente single deve percepire minimo 1.400 franchi come stipendio, oltre a potere sostenere (ovviamente con rendite patrimoniali) il costo di premio cassa malati e quattro volte il costo dell’affitto (sempre che non si possieda una casa di proprieta’, il cui contratto va sempre allegato alla richiesta di permesso. 

Altra cosa importante e’ l’iscrizione all’Aire  presso il Consolato italiano. Bisognerebbe, inoltre, fare il cambio di patente entro un anno dall’entrata in Svizzera e si dovrebbe guidare un’auto con targa Svizzera. 

Esistono poi altre due tipologie di permesso: permesso G con rientro giornaliero e con rientro settimanale. Con il permesso G con rientro giornaliero viene mantenuta la residenza e l’imponibilita’ fiscale in Italia. Attualmente c’e’la distinzione tra frontaliere nella fascia di confine dei 20 km e quella oltre i 20 km. Il frontaliere oltre i 20 km. subisce la trattenuta dell’imposta alla fonte svizzera che sara’ poi considerata come credito d’imposta in sede di dichiarazione fiscale in Italia. 

In linea di principio il reddito da lavoro svizzero del frontaliero deve essere convertito in euro al tasso di cambio fissato dall’Agenzia delle Entrate, dedotta la franchigia di 7.500 euro. 

Cio’ fatto, si ottiene l’imponibile che l’Italia tassa con le proprie aliquote e che deve essere quindi sottoposto all’Irpef. 

Dall’ammontare che risulta si deduce il controvalore in euro delle imposte alla fonte che sono state trattenute in Svizzera. La differenza e’ quanto si deve versare al Fisco italiano. Non c’e’l’obbligo di pagare il premio della cassa malati all’amministrazione elvetica.

Invece il permesso G con rientro settimanale e’, in sostanza, come con rientro giornaliero, ma differisce da questo poiche’ con quello settimanale il frontaliero ha un alloggio in Svizzera e l’obbligo di uscire dalla Svizzera almeno una volta la settimana. 

Altra differenza e’che in caso di disoccupazione, con il permesso B l’indennita’ di disoccupazione si percepisce direttamente dalla Svizzera, mentre con il permesso G la si riceverebbe dall’Italia. 

 

 

 

 

 

Permessi di lavoro in Svizzera ultima modifica: 2019-10-05T06:00:11+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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