Perdite su crediti da procedure fallimentari

Nel caso del credito verso un cliente fallito le perdite su crediti da procedure fallimentari includono la parte relativa all’Iva. Nella prassi vi sono due differenti impostazioni contabili. La prima, secondo la quale il credito viene svalutato ad eccezione della parte rappresentata dall’Iva, che sarà comunque recuperabile alla chiusura della procedura fallimentare. La seconda, in base alla quale si svaluta l’intero ammontare del credito, con successiva rilevazione della sopravvenienza attiva (imponibile) al momento della rilevazione del credito Iva a seguito della chiusura della procedura fallimentare. L’Agenzia delle Entrate stabilisce che la perdita deducibile corrisponda a quella stimata dal redattore del bilancio. Pertanto, in presenza di una stima di un valore di realizzo nullo con riferimento al cliente fallito, è corretta la svalutazione dell’intero saldo, comprensivo anche del valore dell’Iva. Occorre ricordare che la svalutazione del credito, dal punto di vista civilistico, deve essere effettuata indipendentemente dalla dichiarazione di fallimento, in quanto deriva dalla valutazione del presunto valore di realizzo da parte dell’amministratore e può essere effettuata quando l’insolvenza del cliente è potenziale e non accertata e il fallimento interviene alcuni anni dopo rispetto a quando l’impresa è divenuta insolvente. In definitiva la mancata svalutazione integrale del credito è in contrasto con le norme del codice civile che prevedono l’iscrizione dei crediti al presunto valore di realizzo.

Perdite su crediti da procedure fallimentari ultima modifica: 2014-02-04T18:15:35+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo