Come gia’ chiarito dall’Amministrazione Finanziaria non e’sufficiente il mero inadempimento del debitore affinche’ ricorrano gli elementi di certezza e precisione, ma e’necessario che la difficolta’ ad adempiere sia frutto di una situazione oggettiva d’insolvenza non temporanea del debitore, riscontrabile qualora la situazione di illiquidita’ finanziaria ed incapienza patrimoniale del debitore sia tale da far escludere la possibilita’ di un futuro soddisfacimento della posizione creditoria.
Secondo la giurisprudenza consolidata, l’esercizio in cui la perdita assume rilevanza ai fini fiscali e’quello in cui concretizzano gli elementi di certezza e precisione, o ancor meglio, in cui si acquista certezza che il credito non possa essere piu’soddisfatto.
Viene fissata la sua esatta competenza temporale, fermo restando la necessita’di rispettare l’obbligo di preventiva imputazione a conto economico.
Secondo questa rigida interpretazione, non sarebbe ammesso il differimento della deduzione ad un periodo d’imposta successivo alla cessazione del credito per intervenuta prescrizione, eventualita’ che si verificherebbe, ad esempio, in caso di tardiva falcidia del credito iscritto.