Per immobili indipendenti e autonomi superbonus al 31/12

In relazione alla detrazione spettante nella misura del 110% (c.d. superbonus) l’art.119 commi 1 e 4 prevede che per poterne beneficiare le spese relative agli interventi agevolati devono essere sostenute dal 1^luglio 2020 al 30 giugno 2022, con la possibilità di usufruire dei termini più ampi rispetto a quest’ultimo termine finale con riguardo alle spese sostenute per interventi agevolati da specifiche categorie di soggetti.

Relativamente alle spese sostenute da persone fisiche su singole unità immobiliari “indipendenti e autonome”, infatti, il termine finale della relativa finestra agevolata arriva soltanto al 30 giugno 2022, con possibilità di ampliamento al 31 dicembre 2022, se alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. 

Più in dettaglio il termine del 31 dicembre 2022 riguarda gli interventi effettuati dalle persone fisiche su unità immobiliari, quali gli edifici unifamiliari e le unità site in edifici plurifamiliari, (villette) ma funzionalmente indipendenti negli impianti e con accesso autonomo all’esterno.

Ai fini del calcolo della percentuale del 30% di realizzazione dell’intervento alla data del 30 settembre 2022, per espressa previsione normativa rilevano anche i lavori che non sono agevolati con il superbonus, ma da altre detrazioni edilizie. 

 

Per immobili indipendenti e autonomi superbonus al 31/12 ultima modifica: 2022-09-06T06:06:00+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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