Con il decreto datato 27 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 dell’11 novembre 2015, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha disposto l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi per i servizi di commercio elettronico diretto, resi nei confronti di “privati consumatori” italiani. L’esonero riguarda, altresì, i servizi B2C di telecomunicazione e teleradiodiffusione per i quali – insieme ai servizi di commercio elettronico – sono previsti specifici criteri di territorialità ai fini IVA ai sensi dell’art.7-sexies del DPR 633/72. Il decreto ministeriale è emanato in attuazione dell’art.del DLgs. 42/2015, il quale ha contemplato l’esonero da fatturazione per i servizi in questione (art.22 comma 1 n. 6-ter del DPR 633/72), demandando a un successivo decreto l’estensione a tutti gli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi. Per cui, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per i servizi “TBE” resi a “privati consumatori”, oltre alla fattura, non sono richiesti nemmeno scontrino e ricevuta fiscale. Resta fermo, a norma dell’art. 22 comma 1 del DPR 633/72, l’obbligo di emissione della fattura qualora richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. In questo modo, i servizi di commercio elettronico “diretto” sono equiparati, dal punto di vista della certificazione fiscale, ai servizi di e-commerce “indiretto” (ossia quelli per il quale è prevista la consegna fisica del bene), per i quali già era previsto l’esonero dall’obbligo di emissione di documenti a rilevanza fiscale. La decorrenza del descritto esonero da certificazione – come anticipato – è fissata al 1° gennaio 2015, vale a dire la medesima data di entrata in vigore delle nuove regole di territorialità IVA per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di e-commerce resi a privati ex art. 7-sexies del DPR 633/72.
Per il commercio elettronico nessuna certificazione dei corrispettivi
Per il commercio elettronico nessuna certificazione dei corrispettivi ultima modifica: 2015-11-13T15:14:05+01:00 da