A fronte delle semplificazioni contabili, ai contribuenti che accedono al regime forfetario vengono richieste delle informazioni supplementari nel quadro RS, dati aggiuntivi obbligatori richiesti dalla legge 190/2014.
I forfetari non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta; essi sono tenuti a comunicare, in forza del c.69 della legge 190/2014, i dati dei redditi erogati per i quali all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte. La recente CM 10/E/16 precisa che tali indicazioni vanno rese facendo riferimento ai redditi e compensi pagati nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, indipendentemente dal motivo per cui la ritenuta non è stata effettuata (ossia anche quando il soggetto percipiente sia a sua volta un soggetto forfetario per il quale la ritenuta non si applica). Più articolate sono le ulteriori informazioni che vengono richieste. I forfetari sono infatti esonerati dalla redazione degli studi di settore e, per tale ragione, vengono chieste informazioni specifiche, diverse distintamente per ciascuna tipologia di contribuente. Il vero vantaggio doveva essere la semplificazione degli adempimenti che viene concessa a chi utilizza tale regime; trattandosi di un regime forfettario, nella determinazione del reddito ci si deve preoccupare solo all’incasso dei componenti attivi, mentre è possibile disinteressarsi dei costi. Questo almeno quanto si poteva concludere prima della pubblicazione delle istruzioni della compilazione del modello Unico, ossia prima di conoscere le richieste contenute nel quadro RS. Possiamo capire che all’Agenzia possano essere utili le informazioni dettagliate relative ai carburanti piuttosto che ai consumi piuttosto che gli acquisti di materie, forse ai fini statistici, forse per costruire liste selettive al fine di future verifiche. Tutto questo però comporta la necessità, per i clienti forfetari, di raccogliere, oltre che i documenti emessi, anche le fatture ricevute. E quindi di fatto, l’onere contabile è il medesimo di un contribuente in regime ordinario.