Per gli ETS obbligo di nomina dell’organo di controllo

Gli enti iscritti al RUNTS che abbaino superato nei bilanci 2021 e 2022 i parametri di cui agli artt.30 e 31  del Codice  del terzo settore e non abbiano ancora provveduto alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, potranno farlo a seguito di espressa richiesta  formale da parte del Registro unico.  Se  non provvede entro il termine concesso dall’ufficio, l’ente rischia la cancellazione dal Registro. 

Va ricordato, per completezza, che ai fini della nomina dell’organo di controllo, l’art. 30 del CTS (che peraltro potrebbe essere modificato nel 2024) prevede che si debbano superare per due esercizi consecutivi due dei seguenti tre parametri: totale attivo dello Stato patrimoniale, 110.000 euro; ricavi vendite, proventi, entrate complessive comunque denominate, 220.000 euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio, 5 unita’. 

Per gli ETS obbligo di nomina dell’organo di controllo ultima modifica: 2023-12-27T06:14:00+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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