Passaggio del credito d’imposta da s.a.s. a impresa individuale

Nel contesto di una s.a.s., se il socio superstite (accomandante o accomandatario) decide di non trovare altri soci e di continuare l’attività come impresa individuale, non si verifica una trasformazione in senso tecnico ex art.2498 riferito al passaggio di una società da un tipo ad un altro, ma un rapporto di successione tra soggetti distinti in cui lo scioglimento e la liquidazione della società si conclude con l’assegnazione del patrimonio al socio superstite.

Nel caso in questione non si realizza una trasformazione societaria ex art.2498 c.c. ma (la società di persone  in liquidazione) e la persona fisica che ne è beneficiaria (il socio superstite).

In tal caso il credito d’imposta per la parte già maturata ma non utilizzata dal cedente l’azienda, è trasferibile all’impresa -qualora quest’ultima prosegua la stessa attività- succeduta nella titolarità della medesima azienda, verificandosi una continuità anche fiscale tra le due aziende.

Passaggio del credito d’imposta da s.a.s. a impresa individuale ultima modifica: 2017-09-29T06:03:28+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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