Per effetto del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, l’Agenzia delle Entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite Iva inattive, senza applicazione delle sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività. Essendo cessati i presupposti normativi che ne legittimano l’utilizzo, con la risoluzione n.7/del 2017 l’Agenzia delle Entrate ha soppresso – a partire dal 1°febbraio 2017 – il codice tributo 8120, istituito nel 2014 per il versamento della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività. ai fini Iva.
L’art.35 del DPR. 633/72 prevede al comma 15-quinquies, che L’agenzia delle Entrate sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita Iva che pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione dei cessazione di attività di cui al comma 3 e comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d’ufficio della partita Iva.
Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i necessari chiarimenti all’Agenzia entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
L’importo dovuto a titolo di sanzione per omessa presentazione della suddetta dichiarazione è iscritto direttamente a ruolo a titolo definitivo.
L’iscrizione a ruolo, tuttavia, non è eseguita qualora il contribuente provveda al pagamento della somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, in tal caso l’ammontare della sanzione è ridotta ad 1/3 del minimo. per consentire il versamento della sanzione, mediante il modello F24 allegato alla comunicazione di cessazione d’ufficio della partita Iva, veniva istituito il codice tributo 8120.
Il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 ha previsto che l’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso procede d’ufficio alla chiusura delle partite Iva dei soggetti che risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività d’impresa ovvero artistiche e professionali. Inoltre non si prevede l’applicazione della sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività ai fini Iva, con conseguente soppressione del codice tributo 8120 a partire del 1°febbraio 2017.