In base all’art. 1comma 57, lettera d) L.190/2014, cosi’ come modificato dalla L.145/2018, non possono avvalersi del regime forfettario gli esercenti attivita’ d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attivita’, a societa’ di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’art.5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente societa’ a responsabilita’ limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attivita’ economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle degli esercenti attivita’ d’impresa, arti o professioni.
In merito alle partecipazioni in societa’ di persone va segnalato che il solo possesso risulta ostativo, prescindendo da controllo e riconducibilita, che invece regolano l’applicazione della causa ostativa legata al possesso di partecipazioni in S.r.l.
In tale ambito, la Legge di bilancio ha introdotto quale elemento ostativo il fatto di partecipare ad una impresa familiare, da intendersi ovviamente nella qualita’ di collaboratore, tale causa ostativa comprende anche la partecipazione in imprese coniugali.
Il divieto di partecipare alle associazioni riguarda unicamente quelle che attribuiscono al contribuente un reddito ai sensi dell’art.5 Tuir (quindi ad esempio le associazioni professionali, non certo le associazioni sportive).
L”Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che sono ostative:
- le partecipazioni in societa’ di fatto esercenti attivita’ commerciale, in quanto soggetti che risultano assimilati alle societa’ in nome collettivo;
- il possesso della sola nuda proprieta’ di partecipazioni, in quanto secondo l’Agenzia, non e’situazione espressamente esclusa dalla disposizione normativa in commento,
- la partecipazione in societa’ semplici.
Sono ammesse al regime forfettario i soggetti che posseggono partecipazioni tanto in societa’ semplici agricole quanto in societa’ semplici immobiliari.
Se con riferimento alle prime non vi erano dubbi particolari sul fatto che non potessero costituire elemento ostativo, sulle seconde, si puo’ spiegare il motivo perche’ non costituiscono elemento ostativo, per il fatto che producono redditi fondiari in relazione al possesso degli immobili e, eventualmente, redditi diversi nel caso di loro cessione nel corso del periodo d’imposta, non realizzando redditi d’impresa.