Pagamenti in contanti
La legge 28/12/2015 , n.208 (legge di Stabilità 2016) ha vietato il trasferimento di denaro contante (pagamenti in contanti), di libretti di deposito bancari o postali al portatore, nonchè di titoli al portatore in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a € 3.000,00 (anzichè € 1.000,00). I trasferimenti eccedenti tale limite devono essere eseguiti mediante intermediari abilitati (banche, poste).
E’ abrogata la disposizione che imponeva che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, fossero corrisposti obbligatoriamente, indipendentemente dall’importo, in forme e modalità che escludessero l’uso del contante e ne assicurassero la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore. E’ abrogata la disposizione che richiedeva che tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedessero al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque, ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’importo dovuto.
Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, di importo superiore a € 1.000,00, esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti telematici.
Per il servizio di rimessa di denaro (art.1, c.1, lett.b) D.Lgs.n.11/2010- “Money transfer” il limite rimane pari a € 1.000,00.
I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito nonchè, dal 01/01/2016, con carte di credito, a prescindere dall’importo. Tale obbligo non si applica nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.