Pagamento in contanti dei canoni di locazione

Pagamento in contanti dei canoni di locazione

La Legge di Stabilità per il 2016 (L.208/2015) stabilisce, a decorrere dal 1°gennaio 2016, l’innalzamento a 3.000 euro del limite massimo relativo al trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante (pagamento in contanti), libretti di deposito e titoli al portatore. Pertanto il limite per poter pagare in contanti risulta aumentato da euro 999,99 ad euro 2.999,99, adattando quindi il procedimento alla modifica delle soglie della normativa antiriciclaggio.

Ne consegue che:

  • è possibile effettuare il pagamento in contanti per gli importi sotto soglia;
  • i contribuenti possono ricorrere a diversi strumenti di pagamento tracciabile ed alternativo al contante per il    pagamento sopra soglia.

In merito ai contratti di locazione, si evidenzia che tale nuovo limite si riferisce sempre ai contratti di immobili destinati ad uso abitativo includendo l’affitto di box auto, garage o cantine, considerati pertinenze dell’abitazione. Rimangono invece esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Inoltre risultano coinvolti anche i contratti di locazione di immobili destinati ad uso commerciale (negozi, botteghe, capannoni, uffici e in generale gli immobili con destinazione d’uso non abitativo). Infine si ricorda che, per chi effettua pagamenti in contanti superando la soglia, è prevista una sanzione amministrativa che può oscillare:

  • tra l’1 ed il 40 per cento dell’importo trasferito, se l’importo trasferito è compreso tra euro 3.000,00 ed euro 50.000,00;
  • tra il 5 ed il 40 per cento dell’importo trasferito, se l’importo risulta essere superiore ad euro 50.000,00.

Per completezza, si ricorda che il limite va rapportato all’importo dovuto in base alla periodicità del canone     (mensile, bimensile, trimestrale, annuale).

 

 

 

 

 

 

Pagamento in contanti dei canoni di locazione ultima modifica: 2016-03-08T06:55:24+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo