L’organo do controllo degli Enti del Terzo settore e’ tenuto a partcipare a tutti i CdA (rendicontando all’assemblea delegata ad approvare il bilancio i risultati della vigilanza svolta e tutti i fatti censurabili eventualmente riscontrati. L’organo di controllo e’ tenuto anche a un’attivita’ sostitutiva rispetto al CdA, riguardo al RUNTS nei casi di omissione degli amministratori. Le disposizioni del Codice del Terzo settore fanno ampio richiamo alle norme civilistiche con al tecnica del rinvio alle norme del libro quinto del codice civile.
Ecco allora che similmente a quanto richiesto ai sindaci dall’art.2405 del c.c. e’ richiesto sia ai fini dell’adempimento del dovere di vigilanza generale (sulla legge e sullo statuto), sia in merito ai compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalita’ civiche, solidaristiche e di utiilita’ sociale, che i compnenti dell’organo di controllo partecipino alle riunioni dell’organo di amministrazione. Pertanto viene richiesto che il presidente del CdA invii a tutti gli ammnistratori e ai componenti dell’organo di controllo, all’avviso di convocazione, la documentazione di supporto delle decisioni poste all’ordine del giorno.
Viene altresi’ previsto che i componenti dell’organo di controllo siano tenuti ad intervenire nel corso del dibattito qualor ravvisino violazioni della legge o dello statuto dell’ente ovvero dei principi di corretta amministrazione, manifestando il proprio motivato dissenso o le proprie riserve e chiedendo la verbalizzazione, se necessario analitica, dei loro interventi.
In situazione di inerzia o di omissione degli amministratori, si segnala che l’organo di controllo e’tenuto a effettuare gli aggiornamenti ei depositi al RUNTS, secondo le specifiche previsioni dell’art.20, comma 2 lett.b) del DM.106/2020 (decreto di attuazione del RUNTS).
Inoltre, l’organo di controllo, con inadempienza degli amministratori, e’tenuto a convocare l’assemblea dei soci, nei casi di perdita del patrimonio di oltre un terzo e a presentare al RUNTS le istanze relative allo sciglimento e alla liquidazione dell’ente. I termini per l’esecuzione di tali adempimenti decorrono per i componenti dell’organo di controllo successivamente alla scadenza prevista per gli amministratori.
Tutte le attivita’ di controllo svolte nel corso dell’esercizio devono essere riepilogate in una relazione annuale da presentare all’assemblea degli associati.
Tale relazione viene suddivisa in due parti:
La prima (sezione A) relativa sostanzialmente all’attivita’ di vigilanza svolta dall’organo di controllo (sul rispetto della legge e dello statuto, sull’amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti, sui controlli sul bilancio e sulla sua conformita’ alle linee guida del Ministero del Lavoro, sull’attivita’di monitoraggio delle finalita’ civiche, solidaristiche e di utilita’sociale dell’ente). In questa sezione vengono altresi’ segnalati eventuali omissioni, ritardi o censure subite dal CdA.
Nella sezione B, invece, l’organo di controllo e’ tenuto a formulare le proprie osservazioni e proposte in ordine al bilancio.