Organismo senza fine di lucro

In riferimento alla nozione di “organismo senza fine di lucro”, occorre rilevare che tale qualificazione dev’essere effettuata con riferimento allo scopo da esso perseguito, nel senso che tale organismo non deve mirare a produrre profitti per i suoi membri, contrariamente alla finalità di un’impresa commerciale. Una volta che le autorità nazionali competenti abbiano accertato che un organismo soddisfa tale requisito tenuto conto del suo oggetto statutario, il fatto che detto organismo realizzi successivamente profitti, anche se da esso perseguiti o generati sistematicamente, non può porre in discussione la qualificazione iniziale di tale organismo, fintanto che tali utili non siano distribuiti ai suoi membri. L’assenza di fini di lucro di tali organismi presuppone che questi ultimi, per tutta la loro esistenza, e anche al momento del loro scioglimento, debbano astenersi infatti dal generare profitti per i loro membri. Se così non fosse, un organismo di questo tipo potrebbe, infatti, eludere tale requisito distribuendo ai propri membri, dopo il suo scioglimento, i profitti da esso generati tramite l’insieme delle sue attività, pur avendo beneficiato dei vantaggi in particolare fiscali relativi a tale qualificazione come «organismo senza fini di lucro».

Ne consegue che può essere qualificato come «organismo senza fini di lucro», ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva IVA, soltanto l’organismo il cui patrimonio sia destinato continuativamente alla realizzazione del suo oggetto sociale e non possa essere trasferito ai suoi membri dopo lo scioglimento di tale organismo, nella misura in cui tale patrimonio superi le quote di capitale versate da tali membri e il valore corrente dei contributi in natura da essi conferiti.

 

Organismo senza fine di lucro ultima modifica: 2020-12-14T06:13:28+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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