Organi di controllo nelle S.r.l.: situazione in chiaro

Con la conversione in legge del decreto competitività hanno assunto una veste definitiva le modifiche del codice civile relative al limite minimo del capitale sociale nelle s.p.a. ed alla nomina obbligatoria dell’organo di controllo nelle s.r.l., la materia dei controlli nelle s.r.l. è stata oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi normativi, per lo più volti ad una politica di semplificazione e di riduzione dei costi per le piccole medie imprese italiane. V’è da dire che, in un primo momento, il D.L. n. 39/2010 – di riforma della revisione legale dei conti – aveva introdotto le due ulteriori circostanze di nomina obbligatoria dell’organo di controllo relative (i) alle s.r.l. tenute alla redazione del bilancio consolidato e (ii) a quelle che controllano società obbligate alla revisione legale dei conti (art. 2477, comma 3, lettere a) e b) c.c.), così di fatto facendo lievitare il numero di società da assoggettare ai controlli obbligatori. Con l’introduzione del sindaco unico, la Legge di stabilità per il 2012 (L. n. 183/2011) ha poi stravolto la tradizione giuridica del nostro ordinamento che riconosceva nella pluripersonalità e nella collegialità caratteri essenziali dell’organo di controllo di tutte le società di capitali. Il Decreto semplificazioni (D.L. n. 5/2012) è quindi ulteriormente intervenuto sull’art. 2477 c.c., modificando sia la disciplina dei controlli facoltativi sia quella dei controlli obbligatori.Venendo all’attualità, l’art. 20, comma 8 del Decreto Competitività – convertito con modificazioni nella L. 11 agosto 2014, n. 116 – ha abrogato il 2° comma dell’art. 2477 c.c., il quale prevedeva la nomina obbligatoria dell’organo di controllo qualora la s.r.l. avesse avuto un capitale sociale di importo pari o superiore a quello minimo stabilito per le s.p.a.. A tal riguardo, si tenga presente che lo stesso decreto ha abbassato il capitale sociale minimo delle s.p.a. da Euro 120.000 ad Euro 50.000. Il legislatore ha aggiunto un nuovo periodo al comma 8 dell’art. 20 D.L. 91/2014, ai sensi del quale “la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca”. Tale disposizione ricalca quanto già previsto in relazione all’incarico di revisione legale dall’art. 4, comma 1, lettera i) del D.M. 261/2012, il quale prevede espressamente quale giusta causa di revoca “la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”. Peraltro, mentre la delibera di revoca del revisore è immediatamente operativa ed efficace, per sindaco unico e collegio sindacale l’efficacia della delibera di revoca da parte dell’assemblea dei soci sembrerebbe comunque condizionata all’emanazione di apposito decreto da parte del Tribunale, sentito l’interessato, come previsto dal 2° comma dell’art. 2400 c.c., sul quale la riforma non è intervenuta. Alla luce di quanto precede, dal 21 agosto 2014 il destino della carica di sindaco nella s.r.l. è cambiato: infatti, tutte le s.r.l. che abbiano già provveduto a nominare il sindaco unico/collegio sindacale in ragione esclusivamente di un capitale sociale pari o superiore ad Euro 120.000 hanno ora la possibilità di procedere all’immediata revoca per giusta causa dei sindaci unici/collegi sindacali in carica, senza dover attendere la scadenza del mandato. A differenza di quanto accade per il revisore, tuttavia, l’efficacia della revoca rimane condizionata all’approvazione con decreto da parte del Tribunale. Occorre anzitutto considerare che è il legislatore stesso a qualificare come “giusta causa di revoca” la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo: il non ricadere in nessuna delle situazioni di nomina obbligatoria previste dalla legge è, dunque, considerata condizione necessaria e sufficiente per porre unilateralmente fine al rapporto contrattuale con il professionista. Occorre considerare la possibilità delle dimissioni volontarie dei sindaci unici/collegi sindacali, che potrebbero trovare preferibile questa via rispetto all’adozione da parte dei soci del provvedimento di revoca per giusta causa.Il problema delle dimissioni è legato all’efficacia delle stesse, dal momento che la giurisprudenza di legittimità ha affermato a più riprese che, in assenza di un sostituto pronto a subentrare le dimissioni hanno efficacia dal momento della nuova nomina (del sindaco unico) o della ricostituzione del collegio. È evidente, in tal caso, che per ragioni di certezza circa la data in cui cesserebbe la responsabilità del sindaco, la via della revoca per giusta causa sia quella che meglio garantisce l’organo uscente.
Organi di controllo nelle S.r.l.: situazione in chiaro ultima modifica: 2014-10-15T16:29:36+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo