A partire dal 30 Luglio 2025 committenti e prestatori che operano nel settore del trasporto merci e della logistica avranno la possibilità di optare per l’assolvimento dell’Iva da parte del committente.
Approvato il modello di comunicazione per l’esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime transitorio alle prestazioni di servizi nel settore della logistica. Il regime transitorio, pensato per indirizzare le aziende verso la futura introduzione definitiva del meccanismo del reverse charge.
Con il provvedimento n.309107 del direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato reso noto dall’agenzia delle Entrate deve essere presentato dal committente e dal prestatore che intendono prevedere che il pagamento dell’Iva dovuta sulle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che resta comunque solidalmente responsabile per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta.
L’opzione per l’applicazione per il regime transitorio può essere esercitata anche nei rapporti tra i subappaltatori, considerando che l’e sercizio dell’opzione in uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore prescinde dall’esercizio della medesima nel rapporto tra committente e primo appaltatore.
Insieme al modello sono state individuate le modalità di presentazione, ovvero la trasmissione telematica a decorrere dal 30 luglio 2025, utilizzando il software “ReverseChargeLogistica” disponibile sul sito dell’agenzia delle Entrate.
Con la risoluzione n. 47 l’agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6045” denominato «Iva – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207», per consentire il versamento, tramite il modello F24 delle somme dovute nel caso di esercizio dell’opzione.