Opzione da ordinari a forfetari in dichiarazione Iva

L’accesso al regime forfetario dal 2016 può riguardare oltre i soggetti che iniziano l’attività anche coloro che avevano già un’attività in corso nell’anno precedente. Per questi ultimi occorre verificare il regime applicato nel 2015 per poter gestire correttamente il passaggio da un regime all’altro. Per coloro che hanno già un’attività in corso il passaggio al regime agevolato avviene a partire dal 1°gennaio 2016 non occorre dare alcuna comunicazione preventiva con il mod. AA9/2. Per quanto concerne l’Iva i soli soggetti che hanno applicato il regime ordinario e dal 2016 sono passati al forfetario devono ricordarsi di compilare nella dichiarazione Iva 2016 di prossima presentazione:

-il rigo VA14, denominato “Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (art.1, commi da 54 a 89, legge n.190/2014) per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva precedente all’applicazione  del regime forfetario; Tale casella deve essere barrata per comunicare che l’attuale dichiarazione annuale Iva è l’ultima precedente alla’applicazione del regime.

-il rigo VF56 ,(denominato “Totale rettifiche (indicare con il segno +/-)” in cui indicare l’importo della rettifica della detrazione Iva di cui all’art 19-bis2 del DPR 633/72 con  riferimento a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati al momento dell’accesso al regime forfetario.(art.1 comma 61 della L.190/2014)

-al rigo VX4, campo 1, denominato “Importo in cui si richiede il rimborso” indicare l’imposta detraibile emergente dalla dichiarazione relativa all’ultimo anno di applicazione  del regime ordinario Iva che si intende chiedere a rimborso (art.1 comma 63 della L.190/2014). Tale rimborso, in linea generale, compete solo se l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale è superiore a 2.582,28 euro.

Tali adempimenti non interessano i soggetti che nel 2015 hanno applicato:

-il regime di vantaggio (a prescindere dal fatto che dal 2016 si continui ad applicare tale regime, oppure si transiti al  regime ordinario o forfetario) in quanto per tale annualità non dev’essere presentata la dichiarazione Iva.

-il regime forfetario nella formulazione ante L.208/2015 (Legge di Stabilità 2016) in quanto anche per essi , vige  l’esonero della presentazione della dichiarazione Iva.

Tutti i soggetti, invece, devono procedere dal 2016 alla certificazione dei corrispettivi:

-senza addebito dell’Iva, annotando che trattasi di “Operazione in franchigia da Iva ai sensi dell’art. 1 commi 54-88 della L.23.12.2014 n.190”.

-senza applicazione della ritenuta d’acconto, annotando che trattasi di “Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto in quanto assoggettato ad imposta sostitutiva ex art. 1 comma 67 della L.23.12.2014 n.190”.

Sotto il profilo reddituale i soggetti che hanno applicato nel 2015 il regime ordinario dovranno individuare:

-I costi/ricavi di competenza del 2015 anche se hanno manifestazione finanziaria successiva ( per gli imprenditori), le spese pagate e i compensi incassati nel 2015 (per i professionisti) che concorrono alla formazione del reddito dell’ultimo periodo di applicazione delle regole ordinarie (Unico 2016).

Ai fini reddituali invece il passaggio al regime forfetario non comporta alcun particolare adempimento per i soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime di vantaggio.

Eventuali fatture emesse nel 2016 con Iva possono essere “corrette” emettendo la rispettiva nota di credito, senza che tale comportamento pregiudichi la possibilità per il contribuente di accedere al regime forfetario. Il vero comportamento concludente che attesta la scelta del regime forfetario, infatti, si realizza solo al momento della prima liquidazione Iva periodica. Si ricorda inoltre che il mancato addebito dell’Iva implica l’assoggettamento della presente fattura (se d’importo superiore a 77,47 euro) ad imposta di bollo di 2,00 euro.

 

Opzione da ordinari a forfetari in dichiarazione Iva ultima modifica: 2016-02-16T07:02:52+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo