La Cassazione con l’ordinanza 6874/2023, ha fornito le definizioni e tracciato le linee di confine tra i concetti di collezionista, speculatore occasionale e mercante d’arte.
La riconducibilità a una delle tre figure è considerata rilevante dall’ordinanza ai dell’individuazione del regime fiscale applicabile alle plusvalenze. Infatti, i plusvalori realizzati dai collezionisti non sono imponibili, poichè non ricadono in nessuna delle fattispecie espressamente individuate dal Tuir. Viceversa le plusvalenze derivanti dalle vendite effettuate dagli speculatori occasionali e dai mercanti d’arte sono assoggettabili a tassazione come redditi diversi (in capo ai primi), ovvero come reddito d’impresa (in capo ai secondi)con la principale differenza che le vendite relaizzate dagli speculatori occasionali non rientrano non rientrano nell’ambito di applicazione dell’Iva.