Con l’entrata nel nuovo anno, particolare attenzione deve essere posta alla gestione delle fatture attive e passive per quanto riguarda l’esigibilita’ dell’imposta e il diritto alla detrazione.
Per le fatture a cavallo d’anno non si applica la regola generale che consente l’esercizio del diritto alla detrazione per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Sono esclusi i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente. Ad esempio, non potra’ essere portata in detrazione, nella liquidazione riferita al mese di dicembre 2019, l’imposta relativa a una cessione di beni o prestazione di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2019, qualora la corrispondente fattura sia ricevuta ed annotata nei primi 15 giorni di gennaio.
A decorrere dal 1^luglio 2019 la fattura puo’ essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. La data di effettuazione dell’operazione deve essere sempre indicata sulla fattura, se diversa dalla data di emissione del documento. Dato che quest’ultima insieme all’orario di avvenuta trasmissione sono attestati dal Sistema d’interscambio, occorre indicare nel campo “Data” del file della e-fattura la data di effettuazione dell’operazione che non necessariamente coincidera’ con quella di emissione/trasmissione del documento.
In conclusione, possiamo definire tre situazioni:
1^caso
il cedente/prestatore sara’ tenuto a far confluire l’imposta nella liquidazione Iva, tenendo conto della data di effettuazione dell’operazione (esempio 30 dicembre 2019 ) e avra’ tempo 12 giorni per emettere e trasmettere la fattura elettronica; il cessionario/committente, ricevendo la stessa nei primi giorni del mese di gennaio dell’anno 2020, non potra’ esercitare il diritto alla detrazione nell’ultimo periodo dell’anno 2019, neppure se procedesse all’annotazione entro il 15 gennaio 2020.
2^caso
Per le fatture datate dicembre 2019 ricevute e annotate nel registro Iva acquisti nello stesso mese la detrazione dell’ Iva potra’ essere esercitata:
- nella liquidazione del mese di dicembre 2019 ovvero al piu’ tardi
- nella dichiarazione Iva dell’anno 2019 in scadenza al 30/04/2020 in tal caso tali documenti andranno annotati separatamente in un apposito sezionale del registro acquisti, procedendo alla detrazione solo nel Modello Iva 2020 (per l’anno 2019) senza rientrare in una liquidazione Iva.
3^caso
La fattura riporta data dicembre 2019 e data ricezione nello stesso anno ma annotazione nel registro Iva acquisti nel 2020 in un apposito registro sezionale sara’possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta nella dichiarazione Iva annuale relativa all’anno 2019, da presentare entro il 30 Aprile 2020.